LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                          Prezzi e tariffe 
 
  1. La determinazione dei prezzi  demandata  ad  organismi  pubblici
prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20
per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni  e  servizi
scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi  di  pubblica  utilita'
vengono fissate  e  aggiornate,  ove  le  condizioni  di  mercato  lo
richiedano, in base a parametri di riferimento idonei  a  determinare
le modalita' di  recupero  dei  costi,  con  criteri  di  efficienza.
L'individuazione  dei  prezzi  e  delle  tariffe  di  riferimento  e'
effettuata sulla  base  delle  rilevazioni  e  delle  analisi  svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale.  I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 
  2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed  attivita'
sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo  i
criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei  prezzi  al
consumo,  rilevato  nell'anno  solare  precedente;   dell'adeguamento
proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari  o  beneficiari
di autorizzazione; della  rivalutazione  in  relazione  alla  domanda
effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse. 
  3. A decorrere dal  1  gennaio  1994,  gli  enti  concessionari  di
autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato  un  canone  annuo,
nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e  dell'1  per
cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui  proventi  netti  da
pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere  dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia  di
canone di concessione o di devoluzione  allo  Stato  degli  utili  di
esercizio.  I  rapporti   relativi   al   periodo   precedente   sono
convenzionalmente  definiti  dall'Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade (ANAS) anche in via transattiva. (57) ((61)) 
  4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita'  di  versamento  del
canone di cui al comma 3. 
  5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della  legge  24
luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della  legge  28
aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera  i)  del  primo  comma  e  il
secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385. 
  6.  Per  favorire  il  processo  di  dismissioni   della   Societa'
Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16,  primo  comma,  della
legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui  impone
all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  di   detenere   la
maggioranza delle azioni  della  concessionaria,  e  il  primo  comma
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.  385,  come  sostituito
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e
la gestione delle autostrade e' l'oggetto  sociale  principale  della
Societa' Autostrade S.p.A. 
  7. All'articolo 3 della legge 24  luglio  1961,  n.  729,  come  da
ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Il venir meno  della  prevalenza  pubblica  nel  capitale  delle
societa' concessionarie o della maggioranza  delle  societa'  facenti
parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la  garanzia
dello Stato prevista ai commi terzo e settimo". 
  8. Con il rinnovo delle  convenzioni  revisionate  in  applicazione
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  si  definisce
la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie
di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la
contrazione di mutui. 
  9.  La  misura  dei  diritti  per  l'imbarco  passeggeri  in   voli
internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n.  324,
e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  elevata  per  l'anno
1994 del 10 per cento. 
  10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge  5  maggio
1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla  base  di
criteri  stabiliti  dal  CIPE,  con  decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene  altresi'
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e
cinque anni, la variazione massima annuale  applicabile  ai  medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero della produttivita' assegnato al  gestore  aeroportuale,  la
remunerazione del capitale  investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,  che  sono
stabiliti in contratti di programma stipulati  tra  l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e il  gestore  aeroportuale,  approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale  dei
diritti e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'  assegnato
vengono determinati tenendo conto: 
    a) di  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato  da
societa' di revisione contabile, che  consenta  l'individuazione  dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a  ciascuno  dei  servizi,
regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di  attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
   b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; 
    c) delle esigenze di recupero dei costi, in  base  a  criteri  di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; 
    d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi   di   tutela
ambientale; 
    e) di una quota  non  inferiore  al  50  per  cento  del  margine
conseguito dal gestore aeroportuale  in  relazione  allo  svolgimento
nell'ambito   del    sedime    aeroportuale    di    attivita'    non
regolamentate.(48) 
  10-bis. Esoppressa la maggiorazione del 50 per  cento  dei  diritti
aeroportuali applicata nei casi  di  approdo  o  partenza  nelle  ore
notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. (48) 
  10-ter. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire
norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per  la
determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti  aventi  un
traffico inferiore a 600.000 unita' di carico,  ciascuna  equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.(48) 
  10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica  anche  per
la determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di  sicurezza
previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 
217, nonche' per la determinazione della tassa di  imbarco  e  sbarco
sulle merci trasportate per via aerea in  base  al  decreto-legge  28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
aprile 1974, n. 117.(48) 
  11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai
commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE. 
  12. Entro l'anno  1995,  il  regime  dei  servizi  aeroportuali  di
assistenza  a  terra  e'  determinato  sulla  base  delle   normative
comunitarie, avendo  riguardo  alla  tutela  dell'economicita'  delle
gestioni e dei livelli occupazionali. 
  13.  Entro  l'anno  1994,  sono  costituite  apposite  societa'  di
capitale per la gestione dei servizi e  per  la  realizzazione  delle
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in  parte  dallo  Stato.
Alle predette societa' possono partecipare anche  le  regioni  e  gli
enti locali interessati. Con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente  comma,
sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.(18) 
  14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di
lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995. (18) 
    
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28  giugno  1995,  n. 251  convertito  con modificazioni dalla
L. 3 agosto  1995, n. 351  ha   disposto  (con l'art. 1, comma 1) che
"Il termine  di  cui all'articolo 10,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di
cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il  termine  per  la
costituzione delle  societa'  di  cui  al  primo  e  secondo  periodo
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'
prorogato  al  30  giugno  1996."
    
    
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AGGIORNAMENTO (48)
    
  Successivamente la Corte Costituzionale con  sentenza  27  febbraio
2008, n. 51 (in  G.U.  1a  s.s.  12/03/2008,  n.  12)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11-nonies  del  D.L.  30
settembre 2005, n. 203,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  2
dicembre 2005, n.248 (che ha modificato il comma 10 ed  introdotto  i
commi 10-bis, 10-ter e 10-quater). 
    
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AGGIORNAMENTO (57)
La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1020) che "A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo
di  cui  all'articolo  10,  comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e'  fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari".
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1020  della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che
"La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad  ANAS  S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006  n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°  luglio  2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.  102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a: 
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma; 
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".