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LEGGE 12 agosto 1982, n. 531

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  15-8-1982

Art. 10


L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, è sostituito dal seguente:
"La società concessionaria avrà per scopo sociale:
a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;
b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;
c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.
In caso di scioglimento della società per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente".