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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  11-10-1978
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziché l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.