LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 78. 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente  articolo  hanno
effetto dal 1  gennaio  1992  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  le
prestazioni  corrispondenti  a  quelle  dei  Centri  si   considerano
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e  di  categoria  e
rientranti tra le finalita'  istituzionali  delle  stesse  in  quanto
richieste  dall'associato  per  ottemperare  ad  obblighi  di   legge
derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'.   Sono   fatti   salvi   i
comportamenti adottati in precedenza e non si  fa  luogo  a  rimborsi
d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Le
associazioni sindacali e di categoria operanti nel  settore  agricolo
per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano
il  reddito  imponibile  applicando  all'ammontare  dei   ricavi   il
coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano  l'imposta
sul valore aggiunto  riducendo  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a  titolo  di
detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti  ed  alle
importazioni.  Per  tale  attivita'  gli  obblighi  di  tenuta  delle
scritture contabili sono limitati alla registrazione  delle  ricevute
fiscali su apposito registro preventivamente  vidimato.  Le  suddette
associazioni possono optare per la  determinazione  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  per  la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari;  l'opzione  deve  essere  esercitata  nella   dichiarazione
annuale  relativa  all'imposta  sul  valore   aggiunto   per   l'anno
precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle  entrate  nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul  reddito  per  l'anno
precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate
e, in ogni caso, per almeno un triennio. 
  8-bis. Il visto di  conformita'  formale  dei  dati  esposti  nelle
dichiarazioni da presentare nell'anno  1993  puo'  essere  apposto  a
condizione  che  la   richiesta   di   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' da parte  dei  Centri  di  assistenza  sia  presentata
almeno  quaranta  giorni  prima  della  scadenza   del   termine   di
presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende  apporre  il
visto e nei casi,  di  cui  al  comma  2,  in  cui  la  richiesta  di
autorizzazione alla costituzione dei  Centri  sia  presentata  almeno
sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di  tale  termine.  Per  le
dichiarazioni  da   presentare   nell'anno   1993   predisposte   dai
professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili  si
considerano tenute dal professionista  o  dal  Centro  di  assistenza
anche se sono state redatte ed elaborate dallo  stesso  contribuente,
dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da
impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta
dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito  il
Centro  di  assistenza,  a  condizione  che   risulti   da   apposita
attestazione che  il  controllo  delle  scritture  stesse  sia  stato
eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  11. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  12. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  13-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490. 
  25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei  controlli  sugli  oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, i  soggetti  che  erogano  mutui
agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti  previdenziali,
le forme  pensionistiche  complementari  ((i  fornitori  di  prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) 2019/1238)), trasmettono, entro il 28 febbraio di  ciascun  anno
all'Agenzia dell'entrate, per tutti  i  soggetti  del  rapporto,  una
comunicazione  contenente  i  dati  dei  seguenti  oneri  corrisposti
nell'anno precedente: 
  a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per  mutui
in corso; 
  b) premi di assicurazione sulla vita,  causa  morte  e  contro  gli
infortuni; 
  c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
  d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (37) (40) 
  25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dall'anno  d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli  oneri  deducibili  e  sugli  oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le  casse
e  le  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario  nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di  iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario  nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  nonche'  gli  altri   fondi   comunque   denominati,
trasmettono all'Agenzia delle  entrate,  per  tutti  i  soggetti  del
rapporto, una comunicazione contenente i  dati  relativi  alle  spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di  cui  alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  e  di  quelli  di  cui  alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  i  dati  relativi  alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico. (37)
(40) 
  25-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 
  26. PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. In caso  di
inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si  applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.  Le
modalita'  e  il  contenuto  della  trasmissione  sono  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi  25  e
25-bis si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in
deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000  per  soggetto
terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non  si
applica se la trasmissione dei dati corretti e'  effettuata  entro  i
cinque giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25  e  25-bis,
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
entro i cinque giorni successivi  alla  segnalazione  stessa.  Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione  e'  ridotta  a  un
terzo, con un massimo di euro 20.000.(32) (33) 
  27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale,
la  cui  utilizzazione  dovra'  essere  obbligatoria  per   tutti   i
contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione  del
conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che  presentano
la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (3) 
  28.  A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma   27,   ciascun
contribuente dovra' risultare intestatario  di  un  unico  conto  sul
quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi  relativi
alle imposte sui redditi  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto.  Per
ovviare  a  particolari  esigenze  connesse  all'esistenza  di   piu'
stabilimenti, industriali o  commerciali,  dislocati  sul  territorio
nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione  finanziaria
l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 
  29. Il  conto  fiscale  e'  tenuto  presso  il  concessionario  del
servizio della riscossione competente per  territorio,  che  provvede
alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente
versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 
  30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente
concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di  cui  al
comma  27  possono  effettuare,  entro  i  termini  di  scadenza,   i
versamenti  di  cui  al  comma  29,  esclusi  quelli  conseguenti   a
iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
di   credito   di   cui   all'articolo   54   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  succes-
sive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad  una
delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico  approvato  con
regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,  modificato  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore  a  lire  100
milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata  presso  una
dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito  territoriale  del
concessionario dependente. 
  31. I rapporti  tra  le  aziende  ed  istituti  di  credito  ed  il
competente  concessionario  saranno  regolati  secondo   i   seguenti
criteri: 
  a) accreditamento delle somme incassate e consegna  della  relativa
documentazione  al  competente  concessionario  del  servizio   della
riscossione non  oltre  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  al
versamento; 
  b) pagamento in favore dell'azienda od  istituto  di  credito,  per
ogni operazione di incasso effettuata,  di  un  compenso  percentuale
pari al 25  per  cento  della  commissione  spettante  al  competente
concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,
escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente  e  del
bilancio dello Stato e degli altri enti; detto  compenso  percentuale
e' a totale carico del concessionario competente  e  non  costituisce
elemento di valutazione  per  la  revisione  e  rideterminazione  dei
compensi previsti dagli articoli 61 e  117  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; 
  c) al fine  di  evitare  ritardi  nella  acquisizione  delle  somme
incassate da parte dell'erario e  degli  altri  interessati,  saranno
coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui  al
comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di
registrazione  e  contabilizzazione  delle  somme  incassate,   fermo
restando che il riversamento nelle casse erariali  deve  avvenire  da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo  successivo
a quello di cui alla lettera a) del presente comma; 
  d) invio periodico al  competente  concessionario  da  parte  degli
istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei  dati  dei
versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; 
  e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il  sesto
giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente,
si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di  cui
all'articolo 104 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n.  43.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  di  rivalsa
sull'istituto di credito per la quota parte  di  pene  pecuniarie  ed
interessi  di  mora  imputabili  a  tardivo   versamento   da   parte
dell'istituto stesso. 
  32.  I  concessionari  del  servizio   della   riscossione   devono
aggiornare i conti  di  cui  al  presente  articolo,  entro  il  mese
successivo, con la movimentazione dei versamenti  e  debbono  inviare
annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei  casi  in  cui  il
contribuente non ha indicato correttamente il codice  fiscale  ovvero
ha  effettuato  una  erronea  imputazione,  il  conto   deve   essere
aggiornato entro i tre mesi successivi. 
  33. I concessionari del servizio della riscossione, nella  qualita'
di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27  al  comma
30 del presente articolo, sono  autorizzati  ad  erogare  i  rimborsi
spettanti ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
limiti ed alle condizioni seguenti: 
  a) l'erogazione del rimborso e' effettuata  entro  sessanta  giorni
sulla base di apposita richiesta, sottoscritta  dal  contribuente  ed
attestante il diritto al  rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla
ricezione  di  apposita  comunicazione  dell'ufficio   competente   e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura  determinata  dalle  specifiche  leggi  in
materia;(31) 
  b) il  rimborso  sara'  erogato  senza  prestazione  di  specifiche
garanzie ove l'importo risulti non superiore  al  10  per  cento  dei
complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli  consegnati
ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia'  erogati,  nei  due
anni precedenti la data della richiesta; 
  c) il rimborso di importo superiore al limite di cui  alla  lettera
b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie
indicate  all'articolo  38-bis,  secondo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, di durata quinquennale. Non  e'  dovuta  garanzia  nei
casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente; 
  d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici
fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 
  34. La misura dei compensi per la  erogazione  dei  rimborsi  sara'
determinata in base ai criteri  fissati  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 
  35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera'
alla   integrazione   dei   sistemi    informativi    degli    uffici
dell'Amministrazione finanziaria in modo che  gli  uffici  competenti
possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal  fine
si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe  tributaria  dei
concessionari  della  riscossione,  per  il  tramite  del   Consorzio
nazionale dei concessionari. 
  36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, e' abrogato. 
  37.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  i  concessionari   della
riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui  al  presente
articolo, sono autorizzati ad  erogare,  a  carico  dei  fondi  della
riscossione, i rimborsi dell'imposta  sul  valore  aggiunto  disposti
dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima
applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non
superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40  milioni  nel
1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 
  38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  i
regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro
per l'attuazione di quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del
presente articolo secondo i criteri ivi  enunciati.  Con  gli  stessi
regolamenti potra' essere  prevista  l'estensione  dell'utilizzo  del
conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi
e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al  fine  di  consentire
una   piu'   rapida   acquisizione   delle   somme    riscosse,    la
rideterminazione dei termini di  versamento  dei  versamenti  diretti
riscossi direttamente dai  concessionari  con  conseguente  revisione
della misura della commissione  di  cui  all'articolo  61,  comma  3,
lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43. 
  39.  All'onere  derivante  dall'applicazione   delle   disposizioni
previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni  a
decorrere dall'anno 1993, si provvede: 
  a)  quanto  a  lire  193.000  milioni,  mediante   utilizzo   della
proiezione  per  l'anno  1993  dell'accantonamento  "Istituzione  dei
Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati
"iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
  b)  quanto  a  lire  1.578.000  milioni,  mediante  utilizzo  della
proiezione  degli  stanziamenti  iscritti,  ai  fini   del   bilancio
triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  finanze  per  il  1991  per  gli  importi   in
corrispondenza indicati: 
  1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 
  2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 
  3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 
  4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 
  5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; 
  c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo  delle  maggiori
entrate differenziali tra versamenti  e  rimborsi  inferiori  a  lire
20.000, recate presente articolo. 
  40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                                                                 (34) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma  2)  che
"I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso
in  cui   abbiano   direttamente   effettuato   la   raccolta   delle
dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni  di  cui  al
comma 21 del predetto articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni  e
le altre operazioni si intendono effettuate direttamente anche se  il
Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci,  i  sostituti
d'imposta che hanno stipulato la convenzione  prevista  dall'articolo
78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  successive
modificazioni, ovvero le imprese cui il Centro di  assistenza  affida
l'effettuazione delle medesime attivita'." 
  Lo stesso D.L. ha poi disposto (con l'art. 62, comma 3)  che  "Fino
all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo  78,
comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i  compensi  previsti
dal comma 22  dello  stesso  articolo  vengono  erogati  direttamente
dall'Amministrazione finanziaria a seguito  dell'invio,  su  supporto
magnetico,  delle  dichiarazioni  dei  redditi  degli  utenti  e   di
corrispondenti  elenchi  riassuntivi,  sottoscritti   dal   direttore
tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale.  Le  modalita'
di  corresponsione  del  compenso  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". 
  Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ha inoltre disposto (con l'art.  62,
comma 5) che "Per l'anno 1993 i  sostituti  di  imposta  e  i  Centri
autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78,  comma  20,
della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e  successive  modificazioni,
possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il  termine
del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di  pensione  e
quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro
dipendente  ed  assimilati.  Qualora  il  risultato  contabile  della
liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta
oltre il 30 aprile 1993 ed entro il  10  luglio  1993,  il  sostituto
stesso  deve  tener  conto  del  risultato  medesimo  ai  fini  delle
operazioni previste  dall'articolo  16,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1992, n. 395, entro il primo mese utile, e  cio'  anche  al  fine  di
tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati
di assistenza fiscale". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale  di  cui
all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  sono  pagati
direttamente ai contribuenti dalla  struttura  di  gestione  prevista
dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241,  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio"". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  4)  che  la  presente
modifica si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura  a
partire dal 1° luglio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 4)
che "La trasmissione telematica all'Agenzia delle  entrate  da  parte
dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e  spese  sostenuti  dai
contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie  rimborsate,
di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese  individuate  dai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro  il  termine
del 16 marzo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16-bis, comma 5)  che  le  presenti
modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  L'aggiornamento in calce,  precedentemente  disposto  dall'art.  1,
comma 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e' stato eliminato;  la  modifica
ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo  ad
opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha  contestualmente
fatti salvi gli effetti.