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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal:  3-12-2005
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Art. 13

Sanzioni.
1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale
((e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma))
.
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.