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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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Testo in vigore dal:  29-10-1995
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Art. 26


1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.(25)
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:
a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;
d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;
e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.(25)
4. I predetti progetti dovranno contenere:
a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;
e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.(25)
5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.(25)
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, né controllo l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.(25)
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(25)
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.(12)(15)(25)
((27))


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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992.
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti."

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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attività di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici."

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AGGIORNAMENTO (25)
LA L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes- sive modificazioni."

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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, converttito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996."