DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-2-1986
                              Art. 13.
                           Progetti-pilota

  1.  In  una  prima  fase  sperimentale  saranno  predisposti alcuni
progetti-pilota  finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il
loro  carattere  sperimentale,  tali progetti riguarderanno un numero
molto  limitato  di  amministrazioni, anche per contenere la spesa di
avvio  e  per  rendere possibile la tempestiva verifica operativa del
loro  svolgimento.  Il  programma  operativo  sara'  predisposto  dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la  funzione  pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali
firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della
legge-quadro  29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il
programma   predisposto   dal   Governo,  ferme  restando  le  intese
intervenute negli accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo
per  le  regioni  a  statuto  ordinario  e per le autonomie locali in
relazione  alle  specifiche  esigenze  operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
  2.  Alla  formulazione,  attuazione  e verifica dei progetti-pilota
partecipano   il   Dipartimento   per   la   funzione   pubblica,  le
confederazioni  sindacali,  i  relativi  sindacati  di  comparto e le
amministrazioni    interessate,    che   potranno   avvalersi   anche
dell'apporto  di  enti  e  istituti di provata esperienza e capacita'
professionale  in  materia  di  ricerca  e di analisi delle strutture
amministrative pubbliche.
  3.1  risultati  di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la
definizione  di  nuovi  standards  di efficienza e di produttivita' e
costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del
lavoro   e   delle   strutture  interessate,  orientati  al  migliore
funzionamento a regime.
  4.  La  predisposizione  dei  progetti  sara' ultimata entro cinque
mesi.
  5.  Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a
finanziare  i  progetti-pilota  nelle  forme  istituzionali previste,
eventualmente  utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al
successivo art. 14.