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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 4-2-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  agosto
1983, (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto  1983  -  Atti  di
Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv.  Remo
Gaspari, Ministro senza portafoglio, e'  stato  conferito  l'incarico
per la funzione pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti  al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29  marzo  1983,  n.  93,  e
degli  adempimenti  concernenti  il  pubblico  impiego   rimessi   da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  che
disciplinano  l'ambito  di  applicazione  della   legge   stessa   ed
individuano,  con  alcune  eccezioni  per  particolari  categorie  di
personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale  cui
si applica la legge medesima; 
  Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al  fine  di
pervenire  alla  omogeneizzazione  delle  posizioni  giuridiche   dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede   che   siano
disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i  comparti  di
contrattazione  collettiva,  specifiche  materie  concordate  tra  le
parti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 1986, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12
e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con
la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni  formulate
dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di
non partecipare  alle  trattative  -  e'  stata  autorizzata,  previa
verifica  delle   compatibilita'   finanziarie,   la   sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo intercompartimentale  raggiunta  in  data  18
dicembre 1985 fra la delegazione di  parte  pubblica,  composta  come
previsto dallo stesso  art.  12  della  citata  legge  n.  93,  e  le
confederazioni sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  CISAL,  CONFSAL,
CONFEDIR,  CISAS  e  USPPI  (la   sottoscrizione   di   tale   ultima
confederazione  e'  subordinata  all'esito  finale  di  un   giudizio
pendente circa la sua legittimazione come agente contrattuale); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° febbraio 1986 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12
e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29  marzo  1983,  n.  93,
concernente    il    recepimento    e    l'emanazione    dell'accordo
intercompartimentale, di cui al citato art. 12 della legge  29  marzo
1983, n. 93, sottoscritto il 18 dicembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro  e
della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                   Campo di applicazione e durata 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente  decreto,  che  recepisce
l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui  in  premessa,
si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva  di  cui
all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.
93. 
  2. L'accordo si riferisce al periodo  1  gennaio  1985-31  dicembre
1987. 
  3. Gli effetti  economici  che  conseguiranno  in  conseguenza  del
presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui
al precedente  primo  comma,  decorrono  dal  1  gennaio  1986  e  si
protraggono fino al 30  giugno  1988,  salvo  le  diverse  specifiche
decorrenze  espressamente  previste  nei  successivi   articoli   per
particolari istituti contrattuali. 
  4. Le altre materie previste dall'art. 12 della  legge  quadro  sul
pubblico  impiego  29  marzo  1983,  n.  93,  e   non   espressamente
disciplinate nel presente  decreto,  saranno  definite,  insieme  con
altri istituti di particolare rilievo,  quali  le  aspettative  ed  i
permessi sindacali, con successivo decreto a seguito  di  accordi  da
definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata.