DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-2-1986
                               Art. 3. 
                        Progetti finalizzati 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche,   sentite   le   confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno
entro il 30 aprile 1986  a  livello  nazionale  e  territoriale,  nel
quadro  di  apposito  programma  predisposto  dal  Governo,  progetti
speciali  occupazionali,  finalizzati  alla  realizzazione  di  nuovi
servizi o al miglioramento  di  quelli  esistenti,  rispondenti  alla
necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il
programma  predisposto  dal  Governo,  ferme   restando   le   intese
intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo
per le regioni a statuto ordinario  e  per  le  autonomie  locali  in
relazione alle specifiche esigenze operative  connesse  con  il  loro
particolare ordinamento. 
  2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata
non  superiore   ad   un   anno,   dandosi   preferenza,   a   titolo
esemplificativo,  ai  settori  della  lotta  all'evasione  fiscale  e
contributiva,  del  catasto,  della  tutela  dei  beni  culturali   e
ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del
suolo, del patrimonio  idrico,  boschivo  e  floro-faunistico,  della
difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di
assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti  di
formazione-lavoro. 
  3. Sulla base anche di specifiche  proposte  dell'Osservatorio  del
pubblico impiego, nei progetti di cui  al  precedente  comma  saranno
definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione  e  gestione
dei progetti - assicurando il  necessario  raccordo  con  l'attivita'
ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita',  ai  regimi  di
orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra
quello gia' in  servizio  e  in  parte  espressamente  reclutato  con
rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le
modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul  rapporto  di
lavoro a tempo  parziale  nel  pubblico  impiego,  che  dovra'  anche
disciplinare il rapporto a tempo determinato. 
  4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato  nel  precedente
art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati  indicati
in precedenza, tenuto  anche  conto  degli  aspetti  formativi  degli
stessi, i valori  tabellari  minimi  di  ciascun  comparto  rimangono
quelli vigenti al 31 dicembre 1985.