DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-2-1986
                              Art. 12.
                            Produttivita'

  1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente
collegata  ad  una  programmazione per obiettivi da raggiungere in un
certo   tempo   e  con  determinate  risorse  e  ad  una  valutazione
sperimentale  degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della
peculiarita' di taluni servizi.
  2.  A  tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando
da  settori  facilmente  quantificabili  per  giungere gradualmente a
sistemi  effettivi di controllo della produttivita-efficienza e della
produttivita-efficacia  delle  attivita'  di  settore  opportunamente
programmate.
  3.  Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base  nazionale  sara'  concordato  un  piano di progetti, diretto ad
ottenere,   entro  l'arco  di  vigenza  degli  accordi  di  comparto,
significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'.
  4.  Il  piano  sara'  costituito  da progetti di tipo strumentale e
progetti di risultato.
  5.  I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire
nella  pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per
un     corretto     governo     delle     problematiche    gestionali
dell'amministrazione   pubblica   (organizzazione  e  programmazione,
tecniche  di  gestione,  nuclei di valutazione gestionale, analisi di
organizzazione e procedure informatizzate).
  6.  I  progetti  di  risultato  saranno  diretti  a  influire sulle
modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di
conseguenza  stilla  produttivita'  complessiva e di singole linee di
prodotto.
  7.  I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione
di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per
la loro attuazione e verifica a livello decentrato.
  8.  Il  Governo  e  le  altre  componenti  la  delegazione di parte
pubblica  attiveranno,  per  le  parti  di  loro competenza, tutte le
iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale,
amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.
  9.  A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno
essere      costituiti     appositi     nuclei     di     valutazione
(amministrazione-sindacato)  che,  servendosi eventualmente di centri
specializzati  anche  esterni, definiranno l'impostazione complessiva
dei  progetti  stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione
ed i risultati.
  10.  Il  premio  di  produttivita'  verra'  corrisposto a obiettivo
programmato  raggiunto  tenendo conto di parametri oggettivi quali il
tempo  ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di
iniziativa   e  dell'impegno  partecipativo  alla  realizzazione  del
progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete,
nell'ambito  di  criteri generali definiti negli accordi di comparto,
al dirigente responsabile del progetto.