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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  31-12-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992.
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti".