LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal: 31-12-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
  1.  Per  il  biennio  1989-1990  i  fondi  indicati  nel  comma   2
dell'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  destinati  ai
progetti di cui all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986,  n.  13,  e  limitatamente  ai  territori
meridionali di cui all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono
essere incrementati, fino ad un  massimo  di  lire  150  miliardi  in
ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di  spesa  prevista  per
gli anni medesimi, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((3)) 
    
------------


    
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 27 dicembre 1989,  n.  413,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "La disciplina prevista dall'articolo 26  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 
554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. 
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai  predetti  articoli,
non ancora impegnati, sono conservati in bilancio  e  possono  essere
impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche  in  deroga  alle
norme della contabilita'  generale  dello  Stato,  con  le  modalita'
fissate nel decreto di approvazione dei progetti".