LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati  all'ampliamento  ed
al miglioramento dei  servizi,  dei  progetti  sperimentali  di  tipo
strumentale e per obiettivi, e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli
3, 12 e 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1  febbraio
1986, n. 13, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno  degli
anni 1988, 1989 e 1990. 
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite  massimo
del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il
fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai
progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il  50  per  cento  ai
progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto;  per  il
secondo  anno,  e'  destinato  per  il  50  per  cento  ai   progetti
finalizzati, per il 20 per cento ai  progetti  sperimentali  di  tipo
strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il  30  per
cento ai progetti-pilota.(25) 
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui  al  precedente
comma 1 dovranno essere realizzati  nei  seguenti  settori  e  per  i
seguenti scopi: 
a) fisco, per  conseguire  tempestivi  adempimenti  istituzionali  da
parte degli uffici finanziari dello Stato; 
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari
e il loro aggiornamento; 
c) previdenza sociale pubblica e  privata,  per  impedire  l'evasione
contributiva,  nonche'  per  eliminare  gradualmente   le   procedure
arretrate e garantire la tempestivita'  delle  liquidazioni  e  delle
decisioni amministrative; 
d) informatizzazione  della  Pubblica  amministrazione,  al  fine  di
consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli
sprechi; 
e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore
efficienza dei mezzi e del personale; 
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.(25) 
4. I predetti progetti dovranno contenere: 
a)  un  piano  di  spesa  con  l'indicazione   delle   disponibilita'
finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme  in  conto
competenza e quelle in conto residui; 
b)  gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire  in   termini   di
produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e
costi-attivita'; 
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse  umane
da applicare alla  gestione  dei  progetti,  con  l'indicazione,  ove
necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali,
di mobilita' anche intercompartimentale  e  territoriale  sulla  base
delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita'
lavorative per turni o a tempo  parziale  laddove  fosse  necessario,
nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento
degli obiettivi indicati; 
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata
la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; 
e) i criteri operativi per  poter  elaborare  indici  di  valutazione
idonei  a  rilevare  l'efficienza  degli  apparati  e   dei   servizi
pubblici.(25) 
5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero
di produttivita' ex articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n.  13,  le  amministrazioni  interessate
sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di  spesa  che,
attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie,  una
volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito  del  finanziamento
assegnato ai progetti medesimi.(25) 
6.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  d'intesa   con   le
amministrazioni interessate e  sentiti  l'Osservatorio  del  pubblico
impiego,  di  cui  alla  legge  22  agosto  1985,  n.   444,   e   le
confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici
o  a  controllo  pubblico,  mediante  la  stipulazione  di   apposite
convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne' controllo
l'attuazione e verifica  i  risultati  conseguiti.  Alle  convenzioni
sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale  sono
rappresentati   il   Dipartimento   della   funzione    pubblica    e
l'Osservatorio per il pubblico  impiego,  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.(25) 
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra'
comunque  essere  completata  entro  il  termine   di   cinque   mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.(25) 
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di
cui ai commi precedenti sono  finanziate  con  l'utilizzo  del  fondo
indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti  del  Ministro
del  tesoro,  in  appositi  capitoli  di  bilancio  anche  di   nuova
istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante
proprio  decreto,  ad  apportare  le  variazioni  in  diminuzione  ai
capitoli di spesa  per  i  quali  si  siano  realizzate  le  economie
previste dal comma 5.(12)(15)(25)((27)) 
    
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 27 dicembre 1989,  n.  413,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che " La disciplina prevista dall'articolo 26 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992.
Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai  predetti  articoli,
non ancora impegnati, sono conservati in bilancio  e  possono  essere
impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche  in  deroga  alle
norme della contabilita'  generale  dello  Stato,  con  le  modalita'
fissate nel decreto di approvazione dei progetti." 
    
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma  4)
che  "Tra  i  progetti  finalizzati  ed  i  progetti-pilota  di   cui
all'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  sono  inseriti
quelli concernenti lo studio, la progettazione e  la  sperimentazione
di  nuove  disposizioni  relative  alla  struttura,  classificazione,
gestione,  controllo  ed  alle   connesse   attivita'   di   supporto
tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione  dello  Stato,  delle  aziende  autonome  e   degli   enti
pubblici." 
    
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AGGIORNAMENTO (25) 
  LA L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 2, comma  5)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3,  4,
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  e
succes- sive modificazioni." 
    
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, converttito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,
n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  come
modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi  dell'articolo  2
della citata legge n. 537 del  1993,  e'  prorogata,  con  le  stesse
modalita', fino al 31 dicembre 1996."