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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987

Art. 3

1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
4. È autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
6. È autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987 a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse e sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:
a) IRI: lire 500 miliardi;
b) EFIM: lire 150 miliardi.
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse società beneficiarne del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle società beneficiarie, dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981 n. 617, nonché di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.
17. Per consentire la prosecuzione per primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
Note all'art. 3, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) è il seguente:
"Art. 13. - Il fondo di dotazione della sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente art. 12.
Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.
La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve.
Il fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di credito.
In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Il Tesoro dello Stato e surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale".
- Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede: "In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi ed interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi".

Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:
"Art. 10 - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.
I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982".
- Per il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 3, comma 3:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:
"Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate.
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".

Nota all'art. 3, comma 4:
Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPE, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".

Nota all'art. 3, comma 5:
La legge n. 1089/1968 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.
Il testo dell'art. 4 di detta legge, come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è il seguente:
"Art. 4 - Allo scopo di accelerare il progetto e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata.
La somma è costituita in fondo speciale presse l'istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI.
Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto.
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c).
La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".

Nota all'art. 3, comma 9:
nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale relativamente al periodo 1985-88) prevedono:
"Comma primo - Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-88, la complessiva spesa di lire 127 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 11 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.
La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi".
"Comma terzo - Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986".

Note all'art. 3, comma 10:
L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) modifica l'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 748 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034.
Il testo del primo capoverso e del secondo di detto art. 3, inserito nell'art. 37 del D.L. n. 745/1970, è il seguente:
"È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma.
I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative, per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale".
La legge n. 1329/1965 reca provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

Nota all'art. 3, comma 14:
Il D.L. n. 495/1981 reca provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica in materia di impianti disinquinanti.

Nota all'art. 3, comma 16:
Il titolo del D.L. n. 495/1981 è trascritto nella nota precedente.