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LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal:  18-6-1982

Art. 10


In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.