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LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal: 19-12-1984
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  marina  mercantile puo' concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi
degli  articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo
inteso  a  ridurre  gli  oneri  finanziari per i lavori relativi alla
costruzione,  trasformazione,  modificazione  e grande riparazione di
navi  mercantili  effettuati  nei cantieri nazionali o di Paesi della
Comunita' economica europea.
  Il  contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da
realizzarsi,  comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o
varianti  risultanti  da atti di data certa anteriori all'ultimazione
dei  lavori  o,  in  assenza  di  contratto, al prezzo dichiarato dal
cantiere.
  Esso e' pari al:
    a)  2,75  per  cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni
del  prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione
di navi mercantili;
    b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del
prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
  ((Il  contributo  e' elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e
per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel
caso   di   lavori   relativi   alla  costruzione,  trasformazione  e
modificazione  dei  seguenti tipi di unita': 1) navi traghetto e navi
per carico secco con piu' di un ponte, navi portacontenitori, navi di
linea  a  tipologia  mista,  multipurpose,  navi per servizio Feeder,
inferiori  a  10.000  tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in
base  alla  Convenzione  di  Londra del 23 giugno 1969 ratificata con
legge  22  ottobre  1973,  n.  958;  per  le  navi traghetto di nuova
costruzione,  idonee  al  trasporto  congiunto  di passeggeri e mezzi
gommati,  si  prescinde dal limite di tonnellaggio; 2) navi da carico
liquido  o  gas  liquefatto,  inferiori  a 8.000 tonnellate di stazza
lorda;  3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda; 4) navi
da  passeggeri,  adibite  a  crociera,  i  cui  lavori siano iniziati
posteriormente al 1 gennaio 1984; 5) navi ed altri mezzi nautici, per
lavori  in  mare  di  interesse  energetico,  qualora  si  tratti  di
costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonche'
unita' da ricerche)). ((1))
  La   concessione  del  contributo  non  e'  compatibile  con  altre
agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalita' di cui benefici il
committente   corrisposte  per  la  stessa  iniziativa  in  Italia  e
all'estero.
  Il  prezzo  di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto
congruo   dal   Ministro   della  marina  mercantile  e  deve  essere
determinato   tenuto   conto   anche   delle  eventuali  forniture  e
attrezzature  fuori  contratto,  connesse o pertinenti alla commessa.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  CIPE,  su  proposta del Ministro della marina mercantile,
determina  i  criteri  per la formulazione del giudizio di congruita'
del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
  Per  le  nuove  costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro
della  marina  mercantile  e'  maggiorato forfettariamente del 15 per
cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le
modifiche   apportate   al   presente   provvedimento   ove  non  sia
diversamente  disposto,  si  applicano  alle iniziative assunte dal 1
gennaio  1984,  sempre  che,  alla data di entrata in vigore della L.
848/1984,   non   sia   intervenuto   il  relativo  provvedimento  di
concessione del contributo.