DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 89 
 
 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e  gli
articoli 148 e  149  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e  10,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
    c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad  applicarsi
ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi  alle  attivita'  di
cui  all'articolo  5,  eseguiti  a  favore  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro  unico  nazionale  del
Terzo Settore. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  3  AGOSTO  2018,  N.  105.  3.  Ai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro  unico
nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente  alle
attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in
possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 
  ((4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  'Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse'
sono sostituite  dalle  seguenti:  'Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse')). 
  5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «La
riduzione non si  applica  agli  enti  iscritti  nel  Registro  Unico
nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma
3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione  si  applica  limitatamente
alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo». 
  6. All'articolo 52, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:   «al   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  7. Si intendono  riferite  agli  enti  non  commerciali  del  Terzo
settore di cui all'articolo 82, comma 1,  le  disposizioni  normative
vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti
e  associazioni  che  senza  scopo  di  lucro  perseguono   finalita'
educative,  culturali,  sportive,  religiose  e   di   assistenza   e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  enti
del Terzo settore di natura non commerciale»; 
    b) all'articolo 10, primo  comma,  ai  numeri  15),  19),  20)  e
27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle  seguenti:  «enti  del
Terzo settore di natura non commerciale» 
  8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112,  le
parole: «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,   riconosciute   come   persone    giuridiche,    che    operano
prevalentemente nel settore della beneficenza  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma  2-bis  dello  stesso
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non
commerciali,  che   operano   prevalentemente   nel   settore   della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)». 
  9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n.  125  e'
aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Le  Organizzazioni   non
governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore». 
  10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112  le
parole  «le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  i  limiti  ivi  indicati  sono
elevati, rispettivamente, al 20 per  cento  del  reddito  complessivo
dichiarato e a 100.000 euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai  sensi
dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106». 
  11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali  agli  enti  del
Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,
nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per  le  medesime
erogazioni liberali, le disposizioni di cui  all'articolo  15,  comma
1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  12.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera  g),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto  erogante  non  usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo  15,  comma  1.1,  del
medesimo testo unico. 
  13.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2. 
  14.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
3 del medesimo articolo 153. 
  15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310,
e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 25,  comma  5  del  suddetto
decreto legislativo. 
  16.  Alle  associazioni   che   operano   o   che   partecipano   a
manifestazioni  di  particolare  interesse   storico,   artistico   e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
iscritte nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore,  non  si
applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  17. In attuazione dell'articolo  115  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del
Terzo settore che svolgono  le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dirette  alla  prestazione  di
attivita'  di  valorizzazione   di   beni   culturali   immobili   di
appartenenza pubblica. 
  18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta  sul  valore  aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo. 
  19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460»
sono sostituite dalle seguenti:  «gli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) all'articolo 16, comma 5, lettera  a),  numero  2,  le  parole
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  19
agosto 2016, n. 166. 
  20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  29
luglio  1982  n.  571,  comma  6,  le  parole  «i  soggetti  di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «gli  enti  del   Terzo   settore   non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106». 
  21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo  79,  comma  5,
del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n.  155  le
parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti  del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  23. All'articolo 157,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle  seguenti:  «Agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma
5, del codice del Terzo settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».