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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 15



Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse storicoartistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.
Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi
((gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117))
. (7) (8)

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".