DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 104 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84,
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo  X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge  7
dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si
applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel  medesimo
Registro. ((Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano,
a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del  Terzo
settore,  agli  enti  del  Terzo  settore   iscritti   nel   medesimo
Registro)). (1) 
  2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1,
si applicano agli enti iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro.(1) 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art.  5-sexies,  comma
1) che "L'articolo 104 del codice di cui  al  decreto  legislativo  2
agosto 2017, n. 117,  si  interpreta  nel  senso  che  i  termini  di
decorrenza  indicati  nei  commi  1  e  2  valgono  anche   ai   fini
dell'applicabilita'  delle   disposizioni   fiscali   che   prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017.  Pertanto,  le  disposizioni  di
carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma
1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del  2017
continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino
al 31 dicembre 2017".