DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2020)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
          Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale 
 
  1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le  societa'  cooperative  e
gli altri  enti  di  carattere  privato,  con  o  senza  personalita'
giuridica, i cui statuti o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
dell'atto  pubblico  o  della   scrittura   privata   autenticata   o
registrata, prevedono espressamente: 
    a) lo svolgimento  di  attivita'  in  uno  o  piu'  dei  seguenti
settori: 
      1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
      2) assistenza sanitaria; 
      3) beneficenza; 
      4) istruzione; 
      5) formazione; 
      6) sport dilettantistico; 
      7) tutela, promozione e valorizzazione delle  cose  d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno  1939,  n.  1089,  ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
      8) tutela e valorizzazione della natura  e  dell'ambiente,  con
esclusione dell'attivita', esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  pericolosi  di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
      9) promozione della cultura e dell'arte; 
      10) tutela dei diritti civili; 
      11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse  affidata  ad  universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,  in
ambiti e secondo  modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
1988, n. 400; 
      11-bis)   cooperazione    allo    sviluppo    e    solidarieta'
internazionale. 
      b)  l'esclusivo  perseguimento  di  finalita'  di  solidarieta'
sociale; 
      c)  il  divieto  di  svolgere  attivita'  diverse   da   quelle
menzionate  alla  lettera  a)  ad  eccezione  di   quelle   ad   esse
direttamente connesse; 
      d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili  e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione  o  la  distribuzione
non siano imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura; 
      e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di  gestione
per la realizzazione delle attivita' istituzionali  e  di  quelle  ad
esse direttamente connesse; 
      f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale o  a  fini  di  pubblica  utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo  3,  comma  190,
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  salvo  diversa  destinazione
imposta dalla legge; 
      g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 
      h)  disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo  e   delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del  rapporto
medesimo,   escludendo   espressamente   la    temporaneita'    della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione  e
le modificazioni dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina
degli organi direttivi dell'associazione; 
      i)  l'uso,  nella  denominazione  ed  in   qualsivoglia   segno
distintivo o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della  locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita'  sociale"  o  dell'acronimo
"ONLUS". 
  2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita'  di  solidarieta'
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  rela-
tive alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e  dell'arte  e  della  tutela  dei  diritti
civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma
dirette ad arrecare benefici a: 
      a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni  fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari; 
      b) componenti collettivita' estere,  limitatamente  agli  aiuti
umanitari. 
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del  comma  1,
lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in
denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione  patrimoniale
o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti  senza  scopo
di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui  al  medesimo
comma 1, lettera a), per la  realizzazione  diretta  di  progetti  di
utilita' sociale. 
  3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono  realizzate
anche  quando  tra   i   beneficiari   delle   attivita'   statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o  partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del
comma 2. 
  4. A prescindere dalle condizioni previste  ai  commi  2  e  3,  si
considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale  le
attivita'  statutarie  istituzionali   svolte   nei   settori   della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione  e  valorizzazione  delle  cose  d'interesse  artistico  e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.  1089,  ivi  comprese  le
biblioteche  e  i  beni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e  valorizzazione
della  natura  e   dell'ambiente   con   esclusione   dell'attivita',
esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti
urbani, speciali e pericolosi  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  della  ricerca  scientifica  di
particolare  interesse  sociale  svolta  direttamente  da  fondazioni
ovvero da esse affidate ad universita',  enti  di  ricerca  ed  altre
fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e   secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le
attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le  quali  sono
riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato. 
  5. Si considerano direttamente connesse a quelle  istituzionali  le
attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e  tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6),  9)  e  10)  del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste  ai
commi 2 e 3, nonche' le attivita'  accessorie  per  natura  a  quelle
statutarie  istituzionali,  in  quanto  integrative   delle   stesse.
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione  che,
in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei  settori  elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino  il  66
per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 
  6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di  utili  o
di avanzi di gestione: 
      a) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  a  soci,
associati o partecipanti, ai  fondatori,  ai  componenti  gli  organi
amministrativi e di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi  titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai  loro
parenti entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o  indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'  favorevoli  in
ragione della  loro  qualita'.  Sono  fatti  salvi,  nel  caso  delle
attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)  della  lettera
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai  soggetti  che  effettuano  erogazioni  liberali,  ed  ai  loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore  economico
modico; 
      b) l'acquisto di beni o servizi per  corrispettivi  che,  senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 
      c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi  e
di controllo di emolumenti individuali annui  superiori  al  compenso
massimo previsto dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21  giugno  1995,  n.  239,
convertito  dalla  legge  3  agosto  1995,  n.  336,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  per  il  presidente   del   collegio
sindacale delle societa' per azioni; 
      d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al  tasso
ufficiale di sconto; 
      e) la corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di  salari  o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a  quelli  previsti  dai
contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 
  7. Le disposizioni di cui alla  lettera  h)  del  comma  1  non  si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i)  del
medesimo comma 1  non  si  applicano  agli  enti  riconosciuti  dalle
confessioni religiose con le  quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,
accordi o intese. 
  8. Sono in ogni caso considerati ONLUS,  nel  rispetto  della  loro
struttura e delle loro finalita', gli organismi  di  volontariato  di
cui alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  iscritti  nei  registri
istituiti dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le organizzazioni non  governative  riconosciute  idonee  ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le  cooperative  sociali
di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.  381.  Sono  fatte  salve  le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e  alle  cooperative  sociali  di
cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991,  n.  49  del
1987 e n. 381 del 1991 nonche' i consorzi di cui all'articolo 8 della
predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la  base  sociale  formata
per il cento per cento da cooperative sociali. 
  9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le  quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e  le  associazioni  di
promozione sociale ricomprese tra gli enti  di  cui  all'articolo  3,
comma 6, lettera e), della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui
finalita'   assistenziali   siano    riconosciute    dal    Ministero
dell'interno,  sono  considerati  ONLUS  limitatamente  all'esercizio
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1,  agli  stessi
enti e associazioni si applicano le  disposizioni  anche  agevolative
del presente decreto, a  condizione  che  per  tali  attivita'  siano
tenute separatamente le  scritture  contabili  previste  all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1. 
  10. Non si considerano in ogni caso ONLUS  gli  enti  pubblici,  le
societa'  commerciali  diverse  da  quelle  cooperative,   gli   enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i  partiti  e  i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le  associazioni  di
datori di lavoro e le associazioni di categoria. 
                                                                ((7)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma
2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".