DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2020)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
                       Titoli di solidarieta' 
 
  1. Per l'emissione di titoli da denominarsi  "di  solidarieta'"  e'
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito  d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed  il  tasso  di
riferimento determinato con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto con il Ministro delle finanze,  purche'  i  fondi  raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a  finanziamento  delle
ONLUS. 
  2. Con lo stesso decreto  di  cui  al  comma  1  sono  stabiliti  i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le  condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi  ai  tassi  effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per  l'attuazione  del
presente articolo. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma
2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".