DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore e' stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 20-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                       Competenza per materia 
 
  1. Il giudice di pace e' competente: 
    a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581,
582,  limitatamente  alle  fattispecie  di  cui  al   secondo   comma
perseguibili a querela di parte, ad  esclusione  dei  fatti  commessi
contro uno dei soggetti elencati dall'articolo  577,  secondo  comma,
ovvero contro il  convivente,  590,  limitatamente  alle  fattispecie
perseguibili a querela di parte e  ad  esclusione  delle  fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o  relative
all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una   malattia
professionale quando, nei casi  anzidetti,  derivi  una  malattia  di
durata superiore a venti giorni, 594, 595,  primo  e  secondo  comma,
612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi  di  cui
all'articolo  639-bis,  632,  salvo  che  ricorra  l'ipotesi  di  cui
all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che  ricorra  l'ipotesi
di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638,  primo  comma,  639,
primo comma, e 647 del codice penale; ((16)) 
    b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690,  691,
726, primo comma, e 731 del codice penale. 
  2. Il giudice  di  pace  e'  altresi'  competente  per  i  delitti,
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti
disposizioni: 
    a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; 
    b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, recante "Approvazione del  testo  definitivo  del  codice  della
navigazione"; 
    c) articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo  organico  delle
norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; 
    d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  per
l'elezione della Camera dei deputati"; 
    e) articolo 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960,  n.  570,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali"; 
    f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre  1965,  n.
1329,  recante  "Provvedimenti  per  l'acquisto  di  nuove   macchine
utensili"; 
    g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme
di riordino del settore farmaceutico"; 
    h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme
sui  referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla   iniziativa
legislativa del popolo"; 
    i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto"; 
    l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982,  n.  528,  recante
"Ordinamento del gioco del  lotto  e  misure  per  il  personale  del
lotto"; 
    m) articolo 17, comma 3, della  legge  4  maggio  1990,  n.  107,
recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; 
    n) articolo 15, comma 3, del  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e  n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici  a  pressione,  a  norma
dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; 
    o) articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 313,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  88/378/CEE
relativa al ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli,  a  norma  dell'articolo  54
della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; 
    p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 APRILE 2005, N. 49; 
    q) articoli 186, commi 2 e 6, 187,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  "Nuovo  codice  della
strada"; 
    r) articolo 10, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  dicembre
1992, n. 507,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; 
    s) articolo 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1997, n.  46,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente i dispositivi medici". 
    s-bis)  articolo  10-bis  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286. 
  s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter  e
5-quater,  del  testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia  del
tribunale se ricorre una o  piu'  delle  circostanze  previste  dagli
articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  625,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  7  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205. 
  4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 14 dicembre 2018
n. 236 (in G.U. 1ª s. s. 19/12/2018 n.50), ha dichiarato: 
  "1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.  274  [...],  come
modificato dall'art. 2, comma  4-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2013, n. 93 [...], convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  15
ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui  non  esclude  dai  delitti,
consumati o tentati, di competenza del giudice di pace  anche  quello
di lesioni volontarie, previsto dall'art.  582,  secondo  comma,  del
codice  penale,  per  fatti  commessi  contro   l'ascendente   o   il
discendente di cui al numero 1) del primo comma  dell'art.  577  cod.
pen.; 
  2)dichiara, in via consequenziale,  ai  sensi  dell'art.  27  della
legge 11 marzo 1953, n.  87  [...],  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del  2000,  nella
parte in cui  non  esclude  dai  delitti,  consumati  o  tentati,  di
competenza del giudice di pace anche quello  di  lesioni  volontarie,
previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti  commessi
contro gli altri soggetti elencati  al  numero  1)  del  primo  comma
dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della  legge  11
gennaio 2018, n. 4".