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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  28-8-1982

Art. 20


Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000.