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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311

((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonchè della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))

note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
Testo in vigore dal:  26-5-2016
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Art. 15

S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marcatura CE indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
((da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento))
.
2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marcatura CE
((o commette le violazioni del presente decreto legislativo indicate come non conformità formali all'articolo 14-quinquies))
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma
((da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento))
, salvo che il fatto costituisca reato.
3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di
((marcatura CE))
e delle iscrizioni previste
((dall'allegato III, punto 1, quando tale non conformità permane anche dopo il termine di conformazione indicato dall'autorità competente))
, è punito con l'ammenda
((da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento))
.