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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 65


Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposizioni di esecuzione.
Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.
È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.