DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 57 
 
 
               Disposizioni in materia di enti locali 
 
  1. La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  "c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente  articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacita' fiscale perequabile dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  determinata  in  misura   pari   al   50   per   cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;". 
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  448,  le  parole:  "e  in  euro  6.208.184.364,87  a
decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in  euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli  anni  2018  e  2019  e  in  euro
6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020"; 
    b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
      "d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)". 
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
    b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-quater. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole:  "Per  gli  anni  dal  2015  al  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023". 
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed  enti
strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti  strumentali
in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione  della  spesa  e  di  obblighi
formativi: 
    a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
    b) articolo 6, commi 7, 8, 9,  12  e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
    c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
    e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    g)  articolo  24  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il  comma  2  dell'articolo
21-bis del decreto-legge 24  luglio  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e  il  comma  905
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "fino  all'esercizio  2019"  sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti  locali"  fino  a:
"31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli  enti  locali
che optano per la facolta'  di  cui  al  primo  periodo  allegano  al
rendiconto una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell'anno
precedente". 
  2-quater. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
    b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata. 
  2-quinquies. Dopo il comma  473  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
      "473-bis. Per il solo  anno  2017,  qualora  la  certificazione
trasmessa entro il  termine  perentorio  di  cui  al  comma  470  sia
difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli  enti  sono
tenuti  a  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica   della
precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020". 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  2-quinquies  si  provvede
con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b)  del  comma  479
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: "mediante  utilizzo  di  quota  parte  dell'avanzo
accantonato" sono soppresse. 
  2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e  la  prosecuzione  dei
servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti   formativi   e
conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori  montani,
delle unioni  montane  dei  comuni  e  delle  comunita'  montane  per
l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo  unico  in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonche'
per assicurare il  miglioramento  dell'attivita'  di  formazione  del
personale  dei  suddetti  enti  per   l'applicazione   delle   citate
normative, l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM)
organizza le relative attivita' strumentali, utilizzando a tale scopo
il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. ((Con  decreto  del  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959,  forniti
dal Ministero della transizione  ecologica,))  sono  disciplinate  le
modalita' per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione  delle
risorse di cui al presente comma. 
  2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL
- Istituto per la finanza e l'economia locale,  di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  delle
somme dovute ai sensi dell'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020,
2021,  2022  e  2023  a  favore  della  predetta  Fondazione  per  il
finanziamento di interventi  di  supporto  ai  processi  comunali  di
investimento,  di  sviluppo  della  capacita'   di   accertamento   e
riscossione e di prevenzione delle crisi  finanziarie.  All'onere  di
cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede: 
    a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. (17) 
  2-decies. Nello stato di previsione del Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di  euro  per
l'anno 2019. 
  2-undecies. Il fondo di cui  al  comma  2-decies  e'  destinato  al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data  del  31
ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi
non appartenenti all'Unione europea da parte  di  comuni  interamente
confinanti con i medesimi Paesi. 
  2-duodecies. Una quota del fondo  di  cui  al  comma  2-decies  non
inferiore  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e'   destinata
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede  legale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di  comuni  che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018  e
che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma  restando
la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di  cui  al
primo periodo sono integralmente pagati anche  nel  caso  di  ricorso
alla modalita' semplificata di liquidazione di cui  all'articolo  258
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito  tra  i
beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. 
  2-quaterdecies.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma
2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono
inserite le seguenti: "le unioni di comuni,". 
  2-sexiesdecies.   Alle   minori   entrate   derivanti   dal   comma
2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro  per  l'anno  2021  e  in
56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
546) che "Al fine di accelerare  e  di  riqualificare  la  spesa  per
investimenti   attraverso   azioni   di   supporto    tecnico    alle
amministrazioni comunali, le risorse di cui  all'articolo  57,  comma
2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre   2019,   n.   157,   sono
incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e
2023 in favore della Fondazione IFEL -  Istituto  per  la  finanza  e
l'economia locale, di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".