DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2. ((Per gli anni dal 2015  al  2025)),  le  risorse  derivanti  da
operazioni di rinegoziazione di  mutui  nonche'  dal  riacquisto  dei
titoli obbligazionari emessi possono  essere  utilizzate  dagli  enti
territoriali senza vincoli di destinazione. 
  2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo  e'
inserito il seguente: "Negli  enti  locali  il  predetto  termine  e'
esteso a quattro anni". 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES". 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per  gli
enti  territoriali  la  predetta   quota   del   10%   e'   destinata
prioritariamente  all'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  per   la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.". 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il
termine del 31 dicembre 2014" . 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  "30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
"allo scioglimento  della  societa'"  e'  inserita  la  seguente:  ",
consorzio". 
  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 569 e' inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni  di  cui
al comma 569,  relativamente  alla  cessazione  della  partecipazione
societaria  non  alienata  entro  il   termine   ivi   indicato,   si
interpretano nel senso che esse non si applicano agli  enti  che,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190,  abbiano  mantenuto  la  propria  partecipazione,   mediante
approvazione di apposito piano  operativo  di  razionalizzazione,  in
societa'  ed  altri  organismi  aventi  per  oggetto   attivita'   di
produzione di beni e servizi indispensabili  al  perseguimento  delle
proprie finalita' istituzionali, anche solo limitatamente  ad  alcune
attivita'  o  rami  d'impresa,   e   che   la   competenza   relativa
all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione
societaria  appartiene,  in  ogni  caso,  all'assemblea   dei   soci.
Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni
alle societa' oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con
le  determinazioni  assunte  e  contenute  nel  piano  operativo   di
razionalizzazione e' nulla ed inefficace". 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  "654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES)." 
  9-bis. Nell'esercizio delle  funzioni  amministrative  delegate  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i  fini  di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  portare  a  conoscenza  degli
intestatari  catastali  le  nuove  rendite  di  particelle  catastali
coinvolte  in  interventi  di  miglioramento   della   rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio  di  cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale  della  regione  e  mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici. 
  9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione  dei  Centri  di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di  specifici
criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di
pericolo HP 14 "ecotossico",  tale  caratteristica  viene  attribuita
secondo le  modalita'  dell'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7. 
  9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite  nell'Allegato
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio  2013,
per  far  fronte  a  particolari  esigenze  impreviste  e  variazioni
venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione  delle  opere,  e'
autorizzato  ad  utilizzare  l'importo  complessivo  dei   contributi
ministeriali assegnati,  comprese  le  economie  di  gara.  Le  somme
assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013  e  quelle  destinate  al  lotto  1B  del  medesimo   intervento
dall'articolo  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono  da  intendersi  integralmente   e   indistintamente   assegnate
all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233". 
  9-quinquies. Al fine di dare compiuta  attuazione  al  processo  di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7  aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
all'accordo sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede  di  Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile  per  gli  anni  successivi,  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo  territorio,
le somme corrispondenti  alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali,  come  quantificate,  su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento  da  parte  delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di  effettivo  esercizio  della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 
  9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge». (10) 
  9-septies.  Il  Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  superstiti  a  favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas  (Fondo  Gas),
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.   1084,   e   successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo  Gas  e  non  viene  liquidata
nessuna nuova prestazione. 
  9-octies. Dal 1º dicembre  2015,  e'  istituita  presso  l'INPS  la
Gestione ad esaurimento del  Fondo  Gas  che  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.  Il  patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data  del  30  novembre
2015. 
  9-novies.  Gli  oneri  riguardanti  i   trattamenti   pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai  predetti  trattamenti  integrativi  sono  a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
  9-decies. Per la copertura  degli  oneri  relativi  ai  trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della  soppressione  del
Fondo Gas e' stabilito un contributo  straordinario  pari  a  351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il
2017, 3.037.071 euro per il  2018,  1.831.941  euro  per  il  2019  e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori  di  lavoro  di  cui  al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri  relativi
al contributo straordinario,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
corresponsione del contributo all'INPS. 
  9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o  in  prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del  30  novembre  2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico  integrativo  da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al  Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato  alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma  9-septies  per  l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare.  In  quest'ultimo  caso,  ai  fini  della
determinazione dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta  delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data  di  iscrizione  al  Fondo
Gas. 
  9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono  destinati
con le seguenti modalita': 
    a)  adesione,  con  dichiarazione  di  volonta'  espressa  ovvero
decorsi sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, mediante il  sistema  del  silenzio
assenso, al fondo di  previdenza  complementare  di  riferimento  del
settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale  ipotesi,
a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione  del  Fondo
Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore  o
ad altro fondo il suddetto importo in 240  quote  mensili  di  uguale
misura, che vengono accreditate  nelle  posizioni  individuali  degli
iscritti. In caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  l'importo
residuo sara' conferito  al  fondo  di  previdenza  complementare  in
un'unica soluzione. Tale conferimento,  in  caso  di  cessazione  del
rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e'
a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o  totale
dell'azienda,  di  sua  trasformazione,  di  altre  operazioni  sulla
struttura  dell'assetto  societario  che   comunque   comportino   la
prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di  passaggio  diretto
nell'ambito dello stesso gruppo,  l'importo  residuo  e'  versato  al
fondo di previdenza complementare  dell'azienda  subentrante  con  le
modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di  cui  alla
presente lettera si applica il  contributo  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252; 
    b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad  un  fondo
di previdenza complementare. In  tale  ipotesi  i  datori  di  lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto  di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le  modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a  quel  momento
sono  liquidate  secondo  le  modalita'  previste  alla  lettera  a),
comunque all'atto di risoluzione del rapporto  di  lavoro;  dal  mese
successivo a detta adesione  il  datore  di  lavoro  versa  la  quota
rimanente  nella  posizione  individuale  del  fondo  di   previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 
  9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e  quindicesimo  anno
dall'inizio della  rateizzazione,  gli  importi  residui  non  ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le  aziende  sono  maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo  forfetario  di  interessi  e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento  durante  i  primi  cinque   anni   dall'inizio   della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella  misura  del  30
per cento. Alle predette  rivalutazioni  si  applica  il  trattamento
fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del  trattamento  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 
  9-quaterdecies.  Dall'attuazione   dei   commi   da   9-septies   a
9-terdecies, tenuto conto del  contributo  straordinario  di  cui  al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  9-quinquiesdecies. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle  minori
entrate  contributive  e   delle   minori   spese   per   prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da  9-septies  a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del  contributo  straordinario  di  cui  al  comma  9-decies  per  la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dello sviluppo economico e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede   alla   rideterminazione   dell'entita'   del
contributo straordinario, dei criteri di  ripartizione  dello  stesso
tra i datori di lavoro,  nonche'  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
  9-sexiesdecies.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni
geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito  degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio  dei  franchi
svizzeri, per l'anno  2015,  e'  attribuito  al  medesimo  comune  un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8  non  richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  del  30  giugno
2015, ai sensi del comma 2  dell'articolo  8.  Le  somme  di  cui  al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a  109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9-septiesdecies.  In  previsione  dell'adozione  della   disciplina
relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle
rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei
propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia
del demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 
  9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' diverse da quelle  turistico-ricreative,  di  cantieristica
navale, pesca e acquacoltura, in essere al  31  dicembre  2013,  sono
prorogate fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2016- 19  gennaio
2017 n. 13 (in G.U. 1ª s.s.  del  25/01/2017,  n.  4)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 9-sexies
"nei sensi  e  nei  limiti  di  cui  in  motivazione,  con  specifico
riferimento alla Regione Umbria".