LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-4-2018
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 34-ter. 
 
    (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). 
 
    1.  Decorso  il  termine  dell'esercizio  finanziario,  per  ogni
((unita' elementare  di  bilancio.)),  con  decreto  ministeriale  da
registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e'  determinata  la  somma  da
conservarsi in conto residui  per  impegni  riferibili  all'esercizio
scaduto. In apposito  allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto  capitale
non a carattere permanente da eliminare  dal  conto  dei  residui  di
stanziamento  e  da  iscrivere  nella   competenza   degli   esercizi
successivi  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  terzo  periodo,
riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In  apposito
allegato  al  Rendiconto  generale   dello   Stato   sono   elencate,
distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le  somme  relative
al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da  reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi,
con legge di bilancio. 
    2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le  amministrazioni
competenti verificano la sussistenza delle ragioni  del  mantenimento
in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione  e  comunicano  ai  competenti  Uffici  centrali   di
bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia  e
per perenzione amministrativa. 
    3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel
conto dei residui per  impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto  e
quelle da eliminare ai sensi  dei  commi  precedenti  al  fine  della
predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di  cui  al
comma 1. 
    4. Contestualmente all'accertamento di cui comma  2,  nell'ambito
del processo di definizione del Rendiconto generale  dello  Stato  ed
entro i termini  previsti  per  la  predisposizione  dei  decreti  di
accertamento dei residui, le Amministrazioni  possono  provvedere  al
riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel
conto  del  patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza  di  residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai
fini  della  verifica  della  permanenza  dei  presupposti   indicati
all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 
    5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in  apposito
allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'  quantificato  per
ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti  eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte  dei
conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi
di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
in parte, in bilancio  su  base  pluriennale,  in  coerenza  con  gli
obiettivi programmati di  finanza  pubblica,  su  appositi  Fondi  da
istituire con la medesima legge,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate. 
                                                                 (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017.