DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni
  lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di
  eccellenza. 
 
  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e
di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive
modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e
successive modificazioni, di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
versino  nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   del   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di
cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga  su  tutte  le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di  assicurare  il
pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,   ed   il   tendenziale
equilibrio  patrimoniale  e  finanziario,  entro  i  tre   successivi
esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della
fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi  non  abbiano  applicato
nel  corso  degli  anni  interessi  anatocistici  sugli   affidamenti
concessi  alla  fondazione  stessa,  nella  misura   sufficiente   ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la
sostenibilita'  del  piano  di  risanamento,  nonche'   il   pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione; 
    b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31
dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico; 
    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono
essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il
rimborso del finanziamento; 
    e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma  6,  per  contribuire  all'ammortamento  del  debito,  a
seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura
strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di
risanamento; 
    f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con  gli  strumenti
previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee  a  riportare
la fondazione, entro i  tre  esercizi  finanziari  successivi,  nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto
economico; 
    g)  la  cessazione  dell'efficacia  dei   contratti   integrativi
aziendali  in  vigore,  l'applicazione   esclusiva   degli   istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di
contrattazione  collettiva  nel  settore  lirico-sinfonico   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le  fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il  piano  di  risanamento  ai
sensi del presente articolo  possono  negoziare  ed  applicare  nuovi
contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti  dal  piano,  purche'  tali   nuovi   contratti   prevedano
l'assorbimento senza  ulteriori  costi  per  la  fondazione  di  ogni
eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo
del Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  (C.C.N.L.)  e  ferma
restando l'applicazione del  procedimento  di  cui  al  comma  19  in
materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi  in  caso
di non conformita' dei contratti aziendali con il contratto nazionale
di lavoro; 
    g-bis) l'obbligo per la  fondazione,  nella  persona  del  legale
rappresentante, di verificare che nel  corso  degli  anni  non  siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli  istituti  bancari  che
hanno concesso affidamenti. 
  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a
dare dimostrazione della loro attendibilita',  della  fattibilita'  e
appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche'   dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario  del  Governo  che  abbia  comprovata   esperienza   di
risanamento nel settore artistico-culturale. Il  commissario  svolge,
con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni: 
    a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto  previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle  fondazioni  ai  sensi
del comma 1  del  presente  articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le
fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica
della  loro  adeguatezza  e  sostenibilita',   all'approvazione   del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle  lettere  c)  e  g)  del  comma  1  sono
rinegoziate  dalla   fondazione   con   le   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative; 
    b)  sovrintende  all'attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte
dei conti; 
    c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei  piani  di  risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi; 
    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di
risanamento previsto dai piani approvati; 
    e)  puo'  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e
provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a
provvedere entro un termine non superiore  a  quindici  giorni.  (19)
(27) ((30)) 
  4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
  6.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a
un massimo di trenta anni. (5) 
  7. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di
copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita'  di
erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme,  sia  l'applicazione  di  interessi
moratori.   L'erogazione   delle   somme    e'    subordinata    alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al  comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali". 
  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per
l'anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo'  essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione
dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a
favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la  gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina
del Commissario straordinario, comunichi  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero  dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione
del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi
maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31
dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente
alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita'  finanziaria
del  piano  di  risanamento,  il  pareggio  economico,   in   ciascun
esercizio, e il tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e  finanziario
della fondazione, nonche' l'avvio delle procedure  per  la  riduzione
della dotazione organica del personale tecnico e  amministrativo  nei
termini di cui al comma 1, lettera c); 
    b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione  di  cui  alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1,
entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del
piano. 
  10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9,
lettere a)  e  b),  determina  l'effetto  di  cui  al  comma  14.  Le
anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui
all'articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. 
  13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa l'applicazione dell'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.. 
  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato
presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il
termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio
economico  e,  entro  l'esercizio  2020,  il  tendenziale  equilibrio
patrimoniale  e  finanziario  sono  poste  in   liquidazione   coatta
amministrativa. 
  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale
musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti,
entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti disposizioni: 
    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei
seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e'
stabilito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 
      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata,
con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell'ente;  la  presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  nazionale
di Santa Cecilia, che e'  presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai
membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci
privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5  per
cento del contributo erogato dallo Stato. Il  numero  dei  componenti
del consiglio  di  indirizzo  non  deve  comunque  superare  i  sette
componenti, con la maggioranza in ogni  caso  costituita  dai  membri
designati dai fondatori pubblici; (4) 
      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  su
proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo'  essere
coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore
amministrativo; 
      4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112; 
      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni  di
presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  Continuano  ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  14
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in
proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento; 
    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti
di gestione dell'ente. 
  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
  17.  L'organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con
l'obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in  bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata. 
  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la
realizzazione  delle  attivita',  sia  all'interno   della   gestione
dell'ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione
delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e
possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal
direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi
individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La
conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito
territoriale  degli  spettacoli,  nonche'  la  maggiore  offerta   al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con  ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova
produzione musicale. 
  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a  mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi  nel  rispetto
di  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  22  del   decreto
legislativo 29  giugno  1996,  n.  367.  Per  la  certificazione,  le
conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico  impiego  ,
intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei  dipendenti   delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,  gli  aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti  di  merito  e  l'indennita'  di
contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori
al 50 per cento di un  ventiseiesimo  dello  stipendio  di  base.  Il
contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto  da   ciascuna
fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione
Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'  con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Se  la
certificazione  e'  positiva,  la   fondazione   e'   autorizzata   a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In  caso  di  certificazione
non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di  accordo  e  la  fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di
accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione
prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni
regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo  di  indirizzo,
da adottare entro il 30 settembre  2014,  procedono  a  rideterminare
l'organico  necessario  all'attivita'  da  realizzare  nel   triennio
successivo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2019, N. 59. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112. 
  19-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N.  83,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106. 
  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo,  e'  attribuita  a  ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita  in
considerazione dei costi di produzione  derivanti  dai  programmi  di
attivita' realizzati  da  ciascuna  fondazione  nell'anno  precedente
quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori  di
rilevazione della produzione; 
    b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita  in
considerazione  del  miglioramento  dei  risultati   della   gestione
attraverso la capacita' di reperire risorse; 
    c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e' ripartita  in
considerazione  della   qualita'   artistica   dei   programmi,   con
particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in  un
arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e  concerti
coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
  20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per  cento  del
Fondo   unico   per   lo   spettacolo   destinato   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano  raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. 
  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori
di rilevazione della produzione, i parametri per la  rilevazione  del
miglioramento dei  risultati  della  gestione,  i  parametri  per  la
rilevazione della qualita' artistica dei programmi,  il  procedimento
di erogazione ai fini della attribuzione del  contributo  di  cui  al
comma 20. 
  21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale  di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,
n. 163, determinato in  una  percentuale  con  valenza  triennale,  e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
327) che "Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui
al numero 2) della lettera a)  del  comma  15  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si  applica  alla  Fondazione
Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo  sono  svolte  dal
consiglio di amministrazione". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il  fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
602) che "Al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani
di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche,  le  funzioni  del
commissario straordinario di cui al  comma  3  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2020; il relativo incarico e' conferito con le modalita'  di
cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
592)  che  "Le  funzioni  del  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono prorogate fino al  31  dicembre  2022,  al  fine  di  proseguire
l'attivita' di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo,  e  fino
al 31 dicembre 2023, al fine di  consentire  la  realizzazione  delle
attivita' concernenti l'approvazione  e  il  monitoraggio  dei  nuovi
piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito
dal comma 590 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificata  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 592)  che  "Le
funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11,  comma
3,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre  2023,  al  fine  di  proseguire  l'attivita'  di
monitoraggio   dei   piani   di    risanamento    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del  presente  articolo,  e  di
consentire   la    realizzazione    delle    attivita'    concernenti
l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di  risanamento  ove
presentati in attuazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  590  del
presente articolo".