DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: 
    a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione
della    fondazione    quando    risultino    gravi     irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
della  fondazione  o  venga  presentato  il  bilancio  preventivo  in
perdita; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (5) 
  1-bis. L'autorita' di cui al  comma  1  dispone  in  ogni  caso  lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando
i conti economici  di  due  esercizi  consecutivi  chiudono  con  una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30  per  cento  del
patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite  del  patrimonio
disponibile di analoga gravita'. (10) 
  2. Con il decreto di  scioglimento  vengono  nominati  uno  o  piu'
commissari  straordinari,  viene  determinata  la  durata  del   loro
incarico, non superiore a sei mesi  ,  rinnovabile  una  sola  volta,
nonche'  il  compenso  loro  spettante.  I  commissari   straordinari
esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. (10) (11)
(12) (14) 
  3.  I  commissari  straordinari  provvedono  alla  gestione   della
fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita';  a  promuovere
le soluzioni utili al perseguimento dei fini  istituzionali.  Possono
motivatamente proporre la liquidazione. 
  4.  I  commissari   straordinari,   ricorrendone   i   presupposti,
promuovono  la  dichiarazione  di  decadenza  dai  diritti  e   dalle
prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 
  5. Spetta ai commissari  straordinari  l'esercizio  dell'azione  di
responsabilita'  contro  i  componenti  del  disciolto  consiglio  di
amministrazione,  previa  autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo
competente in materia di spettacolo. 
                                                               ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla
L. 31 marzo 2005, n. 43 ha  disposto  (con  l'art.  3-ter,  comma  7,
lettera e)) che le modifiche al presente articolo  decorrono  dal  1°
gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
390) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari  ed  i  consiglieri  di
amministrazione che abbiano  gia'  superato  il  limite  del  mandato
decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma
5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  e
successive modificazioni, (...) sono prorogati fino  al  31  dicembre
2008." 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  40,  comma
2)  che  "I  termini  di  durata  degli  organi  nominati  ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31
dicembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
390) che "I termini di durata degli organi di  cui  all'articolo  21,
comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e  successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni  lirico-sinfoniche
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.
367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  sono  prorogate  sino  alla
nomina dei nuovi organi ordinari a  seguito  della  approvazione  del
nuovo statuto con le modalita' e nei termini  previsti  nell'articolo
11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 112 del 2013, cosi' come modificato dal  comma  1  del
presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli
eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis,  come
introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo".