DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali. (10G0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 (in G.U. 30/06/2010, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2019)
Testo in vigore dal: 1-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2

              Procedimento di contrattazione collettiva
                    nel settore lirico-sinfonico

  1.  (( . . . )) fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di
entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto))
il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle fondazioni e'
sottoscritto,   per   la   parte   datoriale,   da   una  delegazione
((rappresentativa  individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche)) e
dalle   organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei
lavoratori  dipendenti  dalle fondazioni. La delegazione datoriale si
avvale  dell'Agenzia  per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche
amministrazioni  (ARAN).  Le  competenze inerenti alla contrattazione
collettiva     del     personale    dipendente    dalle    fondazioni
lirico-sinfoniche  sono  esercitate  dal  Ministro  per  i  beni e le
attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte
dei  conti,  previo  parere  del Dipartimento della funzione pubblica
della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze. In sede di prima applicazione e fino
alla   verifica  della  maggiore  rappresentativita'  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  fondazioni,  il  contratto  nazionale di lavoro e'
stipulato  con  le  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
vigente  alla  data di entrata in vigore ((della legge di conversione
del presente decreto)).