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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (10G0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 (in G.U. 30/06/2010, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2019)
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Testo in vigore dal:  1-7-2010
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Art. 2

Procedimento di contrattazione collettiva
nel settore lirico-sinfonico
1.
(( . . . ))
fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore
((della legge di conversione del presente decreto))
il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione
((rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche))
e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore
((della legge di conversione del presente decreto))
.