DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
                        Collegio dei revisori
  1.  Il  collegio  dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del  tesoro  di  concerto  con  l'autorita'  di Governo competente in
materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi
e  di  un  supplente,  di  cui  un  membro effettivo ed uno supplente
designati  in  rappresentanza del Ministero del tesoro (( , un membro
effettivo  designato  dall'autorita' di governo competente in materia
di  spettacolo  e l'altro scelto )) tra gli iscritti nel registro dei
revisori   contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
  2.  Il  collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del
tesoro.
  3.    Il    collegio    dei    revisori   esercita   il   controllo
sull'amministrazione   della   fondazione,  riferendone  almeno  ogni
trimestre  con apposita relazione all'autorita' di Governo competente
in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  in tema di collegio sindacale
delle  societa' per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis,
2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
  4.  Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina,
dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione.
  5.  I  revisori  restano  in  carica per quattro anni. Essi possono
essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto
con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo.
  6.  In  caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla
sostituzione  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1; nelle more il
revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme
con quelli in carica.
  7.   Il   collegio   dei   revisori   rimane   in   carica  durante
l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.