DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 8-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
  organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese  per
  i referendum 
 
  1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, per gli  anni  2011,
2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali,  fatta  eccezione
per il  Presidente  della  Repubblica  e  i  componenti  della  Corte
costituzionale, si applica, senza effetti a fini  previdenziali,  una
riduzione delle retribuzioni  o  indennita'  di  carica  superiori  a
90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i
90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per  cento  per  la
parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
a 90.000 euro lordi annui. 
  2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
    a) ai parlamentari che svolgono  qualsiasi  attivita'  lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1; 
    b) le Camere, in conformita' con quanto previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
Commissioni. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  20  luglio  2004,
n.215, e successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
superiore a  ((15.000  abitanti)),  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
carica sopraggiunta.(20) 
  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel  caso  in  cui,
nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la
convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge  25
maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi  nella
medesima data.». 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 29-bis, comma 1)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle  cariche
elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di  enti
pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le
cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in  vigore
del medesimo decreto.".