LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal: 10-4-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  La  carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e'
incompatibile con quella di:
    a) presidente di giunta regionale;
    b) assessore regionale.
    ((b-bis) consigliere regionale;
    b-ter) presidente di provincia;
    b-quater)  sindaco  di  comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti)).
  Quando  si  verifichi  una  delle  incompatibilita' di cui al comma
precedente,  il  membro  del Parlamento europeo risultato eletto deve
dichiarare  all'ufficio  elettorale  nazionale,  entro  trenta giorni
dalla proclamazione, quale carica sceglie.
  Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio
elettorale  nazionale  lo  dichiara  decaduto e lo sostituisce con il
candidato   che,   nella   stessa   lista   e  circoscrizione,  segue
immediatamente l'ultimo eletto.
  Il  membro  del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del
precedente   comma   puo'   proporre   ricorso  contro  la  decisione
dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma.
Il  ricorso  deve  essere  proposto  a  pena di decadenza entro venti
giorni dalla comunicazione della decisione.
  Si  applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  di cui ai
successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
  In  relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si
applicano  le  cause  di  incompatibilita'  previste dalle rispettive
disposizioni   normative   nazionali  per  l'elezione  al  Parlamento
europeo.