LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34.

  Ricevuta  comunicazione  della sentenza della Corte costituzionale,
il  Presidente  della  Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  indice  con  decreto  il  referendum,  fissando la data di
convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile
ed il 15 giugno.
  Nel  caso  di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse
il   referendum  gia'  indetto  si  intende  automaticamente  sospeso
all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la
elezione delle nuove Camere o di una di esse.
  I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere
a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.((3))
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AGGIORNAMENTO(3)
La  L.  7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 34, terzo comma, della
legge  25  maggio  1970,  n.  352,  i  termini del procedimento per i
referendum,  indetti  con i decreti del Presidente della Repubblica 5
aprile  1987,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.   80   del   6  aprile  1987,  e  sospesi  per  effetto
dell'anticipato  scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica
28  aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge".