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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  10-4-2004
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Art. 6


La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale.
((b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti))
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Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma.
Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.