DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                            Election day 
 
  1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei
Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data
nell'arco dell'anno. 
  2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  al
comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del
Parlamento europeo. 
  2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un
referendum  abrogativo,  la  convocazione  degli  elettori  ai  sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
tutti i referendum abrogativi nella medesima data. 
  ((2-ter.  Per  le  elezioni   degli   organi   sciolti   ai   sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
speciali ivi previste)).