DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23. 
                         Proroga di termini 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre  2008,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2009,". 
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, le parole  "fino  al  30  giugno  2009."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 
  3. All'articolo 41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010"  e  le  parole:  "entro  il  30
giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  dicembre
2009"; 
    b) al comma 4, le parole: "al 30  giugno  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 30 settembre 2009". 
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009,  tenuto  conto  della
vigenza delle sole graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed  esami
riservati ai vigili volontari ausiliari collocati  in  congedo  negli
anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali,  il  termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre  2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2010   la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti  di  direttore
antincendi della posizione C2. 
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle  seguenti:  "30
giugno 2010". 
  6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo,  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  le
parole:  "30  giugno  2009",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2009". 
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30  giugno
2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009". 
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  "30
giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da  ultimo  modificato  dal  comma  10,
dell'articolo  4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con  oltre  25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio  1994,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010. La proroga del termine di cui al  presente  comma,  si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del   fuoco   competente   per
territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del  parere
di conformita' previsto dall'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37.  In
pendenza del termine per la presentazione  del  progetto  di  cui  al
presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento
dell'ottemperanza agli obblighi previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. (17) (23) ((28)) 
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, le  parole:  "fino  al  30  giugno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009". 
  11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  20  novembre
2008, n. 188, le parole "sei mesi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nove mesi". 
  12. All'articolo 354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto  mesi
dopo il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355"  sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre  ventiquattro  mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355". 
  13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di  entrata
in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che hanno colpito la regione Abruzzo a partire  dal  mese  di  aprile
2009, come identificati con il decreto del  Commissario  delegato  16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del  17
aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192,  comma
2, e 193, comma 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono  prorogati  di  sei
mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192,  comma  2,
nonche' l'istanza di  cui  all'articolo  193,  comma  2,  del  citato
decreto  legislativo  n.  30  del  2005,  deve  essere   accompagnata
unicamente dall'autocertificazione da cui risulti  la  condizione  di
residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 
  14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
dopo il Comma 4-ter e' inserito il seguente: 
      "4-ter. 1.  Nel  caso  in  cui,  al  termine  di  scadenza,  il
programma  non  risulti  completato,  in  ragione  delle  conseguenze
negative di ordine  economico  e  produttivo  generate  dagli  eventi
sismici del 2009 nella regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti
difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali,  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre  la
proroga del termine di esecuzione del programma per  le  imprese  con
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010". 
  15. Al fine di agevolare la  ripresa  delle  attivita'  nelle  zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure  per  il
rinnovo  degli  organi  delle   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato  al  30  aprile
2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
delle Camere di commercio stesse. 
  15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle  zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure  per  il
rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila  e  del
Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila e' differito al 30 aprile
2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
dell'Accademia e del Conservatorio stessi. 
  16. All'articolo 2, comma 447, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  le  parole:  "decorsi  diciotto  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 
  17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  20.  Il  termine  di  cui  all'articolo  4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri  per  la
finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti  a
rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale  di  valutazione
del sistema universitario e della  ricerca  (ANVUR)  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2009. 
  21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, le parole:  "30  giugno  2009",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009". 
  21-bis.  Il  Fondo   per   gli   eventi   sportivi   di   rilevanza
internazionale, di cui all'articolo 1, comma  1291,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  21-ter. L'articolo 1, comma  1-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, si applica anche  alla  legge  finanziaria  per  l'anno
2010. 
  21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  le  parole:  "limitatamente  al  prossimo  esercizio
finanziario" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "limitatamente  agli
esercizi finanziari 2009 e 2010". 
  21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti avviati successivamente alla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4". 
  21-sexies.  Il  termine  per  le  istanze  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e'  riaperto
per i centottanta giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia'
istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in
possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche',  entro  i
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, siano intestate a  persone
fisiche. 
  21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
sono individuate le modalita' per la semplificazione delle  procedure
di  rilevazione  contabile  degli  aggi  e  dei   compensi   comunque
denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione
di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative
e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di
servizi di incasso delle tasse  automobilistiche  e  delle  tasse  di
concessione governativa o attivita' analoghe e che si  avvalgono  dei
regimi contabili di cui all'articolo 18, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. 
  21-octies. All'articolo 6, numeri  1  e  5,  della  parte  I  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole  da:  "1.
Apposita carta bollata" fino a: "dieci  marche  del  taglio  massimo"
sono sostituite dalle seguenti:  "1.  Contrassegni  emessi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di'  emissione  non
successiva a quella riportata sulla  cambiale,  per  un  valore  pari
all'imposta dovuta". 
  21-novies. All'articolo 1, comma  1130,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, le parole: "1°  gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2011". 
  21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, e successive modificazioni,  le  parole:  ''anno  2009"
sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010". 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 23, comma 9, che "E' fissato  al  31  marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 9 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  15,  comma
7)  che  "Il  termine  indicato  nell'articolo  23,  comma   9,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,
recante ulteriore proroga di termini  relativa  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
31 marzo  2011,  e'  ulteriormente  prorogato  di  due  anni  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che  non  abbiano  completato
l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi  e  siano
ammesse, a domanda, al piano straordinario  biennale  di  adeguamento
antincendio, approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto."