DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
Testo in vigore dal: 15-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione  di  farmacista  e
per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli  psicologi
       a altre norme in materia di abilitazione professionale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  primo  comma,  del
regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro  per
la pubblica istruzione 9 settembre 1957,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre  1957,  con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono  indette,  per
l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
una sessione straordinaria  di  esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai  laureati
in farmacia con percorso  formativo  quadriennale,  i  quali  abbiano
iniziato la loro formazione anteriormente al 1 novembre 1993, nonche'
una sessione straordinaria di  esami  di  Stato  per  l'accesso  alla
sezione B dell'albo professionale degli psicologi. PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170. 
  1-bis. I possessori dei  titoli  conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente  alla   riforma   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni  di
esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono
le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore  agronomo
a  dottore  forestale,  architetto,  assistente  sociale,   attuario,
biologo,   chimico,   geologo,   ingegnere   e   psicologo    secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328. (5) ((7)) 
  1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli  esami  di  Stato
per  l'accesso  ai  settori  previsti  nella  sezione   B   dell'albo
professionale degli psicologi dall' articolo 53, comma 3, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori: 
   a) settore delle tecniche psicologiche  per  i  contesti  sociali,
organizzativi e del lavoro; 
   b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla  persona
e alla comunita'. 
  1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) a b) del
comma 1-ter spettano,  rispettivamente,  i  titoli  professionali  di
"dottore  in  tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro" e di "dottore  in  tecniche  psicologiche
per i servizi alla persona a alla comunita'", in luogo del titolo  di
"psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma  3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  1-quinquies. Le attivita' professionali che formano  oggetto  delle
professioni di cui ai commi 1-ter a  1-quater  sono  individuate  nel
modo seguente: 
   a) per il settore  delle  tecniche  psicologiche  per  i  contesti
sociali, organizzativi e del lavoro: 
    1) realizzazione di progetti formativi diretti  a  promuovere  lo
sviluppo  delle  potenzialita'   di   crescita   individuale   e   di
integrazione sociale, e facilitare i  processi  di  comunicazione,  e
migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita; 
    2) applicazione di protocolli per  l'orientamento  professionale,
per  l'analisi  dei  bisogni  formativi,  per  la  selezione   e   la
valorizzazione delle risorse umane; 
    3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla  progettazione  di
tecnologie  e  al  miglioramento  dell'interazione  fra  individui  a
specifici contesti di attivita'; 
    4) esecuzione di  progetti  di  prevenzione  e  formazione  sulle
tematiche del rischio a della sicurezza; 
    5) utilizzo di test  e  di  altri  strumenti  standardizzati  per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli   atteggiamenti,   dei    bisogni    e    delle    motivazioni,
dell'interazione  sociale,  dell'idoneita'  psicologica  a  specifici
compiti e condizioni; 
    6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica  prodotta
dallo psicologo; 
    7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento
e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 
    8) attivita' didattica nell'ambito  delle  specifiche  competenze
caratterizzanti il settore; 
   b) per il settore delle tecniche psicologiche per i  servizi  alla
persona e alla comunita': 
    1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura  del
bilancio delle  disabilita',  delle  risorse,  del  bisogni  e  delle
aspettative del soggetto, nonche' delle  richieste  a  delle  risorse
dell'ambiente; 
    2) attuazione di interventi per la  riabilitazione,  rieducazione
funzionale  e  integrazione  sociale  di  soggetti  con   disabilita'
pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi  psichiatrici  o
con dipendenza da sostanze; 
    3)  collaborazione  con  lo  psicologo  nella  realizzazione   di
interventi  diretti  a  sostenere  la  relazione  genitore-figlio,  a
ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto
nelle situazioni di disabilita': 
    4)   collaborazione   con   lo   psicologo    negli    interventi
psico-educativi e nelle attivita'  di  promozione  della  salute,  di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione
sociale; 
    5) utilizzo di test  e  di  altri  strumenti  standardizzati  per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli   atteggiamenti,   dei    bisogni    e    delle    motivazioni,
dell'interazione  sociale,  dell'idoneita'  psicologica  a  specifici
compiti a condizioni; 
    6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica  prodotta
dallo psicologo; 
    7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento
e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 
    8) attivita' didattica nell'ambito  delle  specifiche  competenze
caratterizzanti il settore. 
  1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 3, comma 1-bis, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  1-bis  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.