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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
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Testo in vigore dal:  15-4-2011
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Art. 3

Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi a altre norme in materia di abilitazione professionale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1 novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. (5)
((7))
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall' articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) a b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona a alla comunità", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter a 1-quater sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio a della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste a delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilità:
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti a condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 3, comma 1-bis, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.