stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 41

Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015";
b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis".
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN".
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008.
Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2014 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.".
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2009".
16-ter. Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attività escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.
16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento. Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le parti interessate.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni. (10) (13)
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" sono inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo".
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (3)
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
.
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialita` delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per auto-trazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e` istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo e` istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalita` di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e` subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 18/3/2009, n. 11) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, del presente articolo 41.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto che "al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, il comma 16-terdecies del presente articolo 41, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 16-undecies del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 16-undecies del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.