DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
             Proroghe di termini in materia finanziaria. 
Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure  relative
all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione  europea
                      per il periodo 2007-2013 
 
  1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2010
e le relative autorizzazioni possono  essere  concesse  entro  il  31
dicembre 2009. 
  2. Il termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni  di  personale
relative  alle  cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,   di   cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
successive modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e  le
relative autorizzazioni possono essere concesse  entro  il  31  marzo
2009. 
  3. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui  all'articolo  1,  comma  527,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono  essere  concesse
entro il 30 giugno 2009. 
  4. Il termine  per  effettuare  le  assunzioni  di  personale  gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2009. 
  5. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  74,  comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  6. Il divieto di cui all'articolo 1,  comma  132,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi  al
2008. 
  6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) ovunque ricorrano, le parole: "4  milioni  di  euro  per  ciascuno
   degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite  dalle  seguenti:  "8
   milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015"; 
b) dopo le parole: "si provvede"  sono  inserite  le  seguenti:  "per
   l'importo complessivamente corrispondente all'entita' del Fondo di
   cui al comma 4-bis". 
  6-ter.  All'articolo  79,   comma   1-sexies,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al  secondo  periodo,  le  parole:
"l'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  del   SSN"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno  l'Agenzia
delle  entrate,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN". 
  6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle  risorse
comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 -
Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  su  richiesta   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  quote  dei
contributi comunitari e statali previste per  il  biennio  2007-2008.
Per  le  annualita'  successive,  il  Fondo  procede  alle   relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. 
  6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo,  ai
sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria,  con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore  dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste  dalla  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, cosi' come interpretate  dall'articolo  3,  comma  73,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate  per  gli  anni  2009,
2010, 2011, 2012 e 2013. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2014
le indennita' e i compensi di cui al  primo  periodo  possono  essere
aggiornati,  secondo  le  modalita'  stabilite   dalle   disposizioni
istitutive, con riferimento alle  variazioni  del  costo  della  vita
intervenute  rispetto  all'anno  2013,  nell'ambito   delle   risorse
finanziarie disponibili in  base  alla  legislazione  vigente  e  nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009". 
  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "31 dicembre 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2009". 
  10. Il potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri  degli  atti
applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31 maggio 2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il  medesimo
termine. Conseguentemente, al fine  di  consentire  il  rispetto  del
termine di cui al primo periodo,  semplificando  il  procedimento  di
organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti"  sono  inserite
   le seguenti: ", nonche' la distribuzione dei predetti  uffici  tra
   le strutture di livello dirigenziale generale,"; 
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. La  disposizione
   di cui al comma 4  si  applica  anche  in  deroga  alla  eventuale
   distribuzione degli uffici di livello  dirigenziale  non  generale
   stabilita  nel   regolamento   di   organizzazione   del   singolo
   Ministero.". 
  11. Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  5,
della legge 27 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,
sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30  milioni  di  euro.
Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui  all'articolo
16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  sono  prorogati  per  l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per l'anno 2008, da assegnare  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia.
All'onere derivante dal presente  comma,  si  provvede,  quanto  a  1
milione di euro per l'anno 2008,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
4,  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. (2) 
  12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui  all'articolo
9, comma 1-bis, lettera c),  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  15
aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a  tale
data restano efficaci gli atti convenzionali  di  applicazione  della
predetta disposizione. 
  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a
Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale da almeno cinque  anni  senza  soluzione  di
continuita', sono prorogati fino alla conclusione delle procedure  di
inquadramento nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi  degli
articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non  oltre  il  31
dicembre 2009 e  nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  previste
dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' differito fino ad un  anno  qualora  il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori. 
  15. All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per  l'anno
finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato  dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.  203,  (legge  finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del  personale  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  21
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29
maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo  1,  commi  247  e  249,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1,  comma  521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251  dell'articolo
1 della citata legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Nelle  more  del
completamento delle procedure  di  stabilizzazione  e,  comunque  non
oltre il 30  giugno  2009,  le  amministrazioni  interessate  possono
continuare  ad  avvalersi,  nei  predetti  limiti   finanziari,   del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma. 
  16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre
il 30 giugno 2009". 
  16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono  trasferiti,
con esclusione degli enti di  cui  al  comma  16-octies,  nonche'  di
quelli  posti  in  liquidazione  coatta   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112,  alla  societa'  Fintecna  o  societa'   da   essa   interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il  patrimonio
immobiliare degli enti disciolti in essere alla data  del  30  giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra  loro  un  unico  patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della  societa'  trasferitaria.  Alla
data del trasferimento i  predetti  enti  disciolti  sono  dichiarati
estinti. 
  16-quater. La definizione delle questioni riguardanti  i  pregressi
rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del  relativo
contenzioso configurano attivita' escluse dal trasferimento. 
  16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per
il trasferimento e' fissato sulla base delle modalita' stabilite  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato. 
  16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione  del
patrimonio trasferito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1,
comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e puo' continuare ad avvalersi  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato, nei processi nei  quali  essa  e'  costituita  alla  data  del
trasferimento.  Nell'ambito   della   liquidazione   del   patrimonio
trasferito, la proprieta'  degli  immobili  utilizzati  in  locazione
passiva dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  trasferita
allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento  e'  costituito  dalla
proprieta' di beni immobili dello Stato, di  valore  equivalente,  da
individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa
con le societa' di  cui  al  comma  16-ter.  Con  separato  atto,  da
stipularsi entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  disposizione,  sono  regolati  i  rapporti  tra  le   parti
interessate. 
  16-septies.  Al   termine   della   liquidazione   del   patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma  16-sexies,
e'  determinato  l'eventuale  maggiore   importo   risultante   dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della  liquidazione  e  il  corrispettivo  provvisorio  pagato.  Tale
importo e' ripartito nella misura stabilita  dall'articolo  1,  comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  16-octies.  Allo  scopo   di   accelerare   e   razionalizzare   la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la  Cellulosa
e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio  del
Canale Milano Cremona Po, la societa' Fintecna  o  societa'  da  essa
interamente controllata ne assume le  funzioni  di  liquidatore.  Per
queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma  1-ter,
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,  n.  112,  risponde  delle
passivita' nei limiti  dell'attivo  della  singola  liquidazione.  Al
termine  delle  operazioni  di  liquidazione,  il  saldo  finale,  se
positivo,  viene  versato  al  bilancio  dello  Stato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con  apposito  decreto,  determina  il
compenso spettante alla societa' liquidatrice, a valere sulle risorse
della liquidazione. 
  16-novies.  Tutte  le  operazioni  compiute  in  attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 16-ter a  16-octies  sono  esenti  da
qualunque imposta,  diretta  o  indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere
tributario comunque inteso o denominato. 
  16-decies.  A  decorrere  dal  1°  febbraio  2009,  nel   comma   2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma  1,  della
legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle  residue
funzioni statali in materia di sostegno  alle  attivita'  produttive,
nonche'   alle   imprese   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del  novembre  1994,  possono
essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre  il  31
dicembre 2010 con una riduzione di  almeno  il  10  per  cento  delle
relative commissioni. (10) (13) 
  16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al secondo comma,  dopo  le  parole:  "aumento  del  canone"  sono
   inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata  non
   superiore a quella di cui all'articolo 27,"; 
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed  a
   quelli in corso al momento dell'entrata in vigore  del  limite  di
   aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo". 
  16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro  tre  mesi
delle  procedure  afferenti  la  stipula  di   convenzioni   per   lo
svolgimento  di  attivita'  socialmente  utili  (ASU)   nonche'   per
l'attuazione  di  politiche  attive  del  lavoro   finalizzate   alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle
disponibilita' dei  comuni  della  Regione  siciliana  da  almeno  un
triennio, e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro  a  decorrere
dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  fa  carico  alle
risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008,  con
utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  126,  e  successive
modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
modificazioni. (3) 
  16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza  e  l'efficacia
dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  a
tutela  del  gioco  legale  e  responsabile  nelle  more  della   sua
trasformazione  in  Agenzia   fiscale,   possono   essere   conferiti
nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma,  con  esclusione
dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino  a  due  incarichi  di  livello
dirigenziale  generale  a  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga ai  limiti  percentuali
previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   da   considerare
aggiuntivi rispetto a  quelli  risultanti  dalla  dotazione  organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad avvalersi, d'intesa  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, di  personale  dei  ruoli
del predetto Ministero gia' in servizio  nei  soppressi  Dipartimenti
provinciali  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  1
milione  di  euro  a  decorrere  dal  2009,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento  di  tutte
le attivita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  277
del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo  1,  comma  3,
nonche' di tutte le attivita' comunque utili  od  opportune  ai  fini
della  realizzazione  dell'evento  EXPO  Milano  2015,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento   del   tesoro   e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo  di  apporto  al
capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4  milioni  di
euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16-sexiesdecies. ((COMMA ABROGATO DALLA L.  28  DICEMBRE  2015,  N.
208)). 
  16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre  la  concorrenzialita`  delle
rivendite  di  benzina  e  gasolio  utilizzati  come  carburante  per
auto-trazione situate nella Repubblica di San Marino e  nel  rispetto
della normativa comunitaria vigente e`  istituito,  in  favore  delle
regioni confinanti con  la  stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
contributi alle persone fisiche per la  riduzione  del  prezzo  della
benzina e del gasolio  per  autotrazione  alla  pompa.  Il  fondo  e`
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2009. Le modalita` di erogazione e i  criteri  di
ripartizione del  predetto  fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  per
i rapporti con le regioni. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2009,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e` autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni  di
cui al presente comma e` subordinata all'autorizzazione del Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  19  della   direttiva
2003/96/CE. 
  16-septiesdecies. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma
16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di  euro  per  le  spese  di  primo
impianto per l'anno 2009 e  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009,  n.  74  (in
G.U.  1a  s.s.  18/3/2009,  n.  11)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 11, primo periodo, del presente articolo 41. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto  che  "al  fine  di  evitare  la
possibilita' di una applicazione estesa anche ad altri  enti,  e  per
garantire   conseguentemente   anche   l'effettivo   rispetto   delle
disponibilita' finanziarie gia' previste, il comma  16-terdecies  del
presente  articolo  41,  si  interpreta  nel  senso  che  si  applica
esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2,  comma  550,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma  551
del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa  si
fa fronte esclusivamente nei limiti  delle  risorse  preordinate  nel
bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma  1),  in
relazione al comma 16-undecies  del  presente  articolo,  nei  limiti
delle risorse disponibili, che  "E'  fissato  al  31  marzo  2011  il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  al  comma
16-undecies del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.