DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
Testo in vigore dal: 6-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese  le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono
essere portate a conguaglio con le somme anticipate,  nelle  forme  e
nei termini di legge, dal datore di lavoro ai  lavoratori  per  conto
delle  gestioni  previdenziali  ed  assistenziali,   e   regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito  di  conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore  del  datore  di  lavoro.
(18) 
  ((1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1,  per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di
lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro
tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto
accertamento della violazione.)) 
  1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo
dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero  decorso  inutilmente
il termine ivi previsto. Alla  denuncia  e'  allegata  l'attestazione
delle somme eventualmente versate. (27) 
  1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il  corso  della
prescrizione rimane sospeso. (27) 
  2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro
il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al
versamento  di  una  somma  aggiuntiva,  in  sostituzione  di  quella
prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia  fino  a  due
volte  l'importo  dovuto,  ferme  restando  le   ulteriori   sanzioni
amministrative e penali. Per la graduazione  delle  somme  aggiuntive
dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  4. Le sanzioni amministrative previste per violazione  delle  norme
di  cui  al  D.Lgs.C.P.S.  16  luglio  1947,  n.  708,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono  versate  all'Ente  nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
  5. Entro il 30  novembre  1983  i  datori  di  lavoro  che  abbiano
effettuato  il  versamento  dei  contributi  afferenti   al   periodo
successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare  la  loro
posizione debitoria  relativa  ai  periodi  di  paga  precedenti.  La
regolarizzazione estingue il reato e  le  obbligazioni  per  sanzioni
amministrative e per ogni altro  onere  accessorio  connessi  con  la
denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi  quelli
di cui all'art. 18, D.L. 30 agosto  1968,  n.  918,  convertito,  con
modificazioni, nella L. 25 ottobre  1968,  n.  1089,  in  materia  di
sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio  e
degli aggi connessi alla riscossione dei  contributi  a  mezzo  ruoli
esattoriali. La regolarizzazione  e'  effettuata  con  versamento  in
unica soluzione dei contributi dovuti. (5) 
  6. Il versamento dei contributi puo'  essere  effettuato  anche  in
rate mensili eguali e consecutive, in numero non  superiore  a  nove,
delle quali la prima entro il  30  novembre  1983,  con  applicazione
sull'importo delle  rate  successive  degli  interessi  di  dilazione
previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge  29  luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola  rata  comporta
la decadenza dai benefici economici di cui al comma che  precede.  La
regolarizzazione delle posizioni  debitorie  relative  ai  contributi
agricoli unificati e' effettuata  in  unica  soluzione  entro  il  30
giugno 1984 secondo le modalita' stabilite dall'ente impositore. (5) 
  6-bis. Le imprese sottoposte ad  amministrazione  straordinaria  in
data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a  regolarizzare  la
loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga  precedenti  con
gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a  condizione  che
provvedano  al  versamento  dei  contributi  afferenti   al   periodo
successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983. (5) 
  6-ter.  Le  imprese  sottoposte  ad  amministrazione  straordinaria
possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in
regola con i versamenti dei contributi previsti nello  stesso  comma,
alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI  la  continuazione
dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il  gruppo  di  cui  fanno
parte,  abbiano  usufruito  delle  garanzie   del   Tesoro   di   cui
all'articolo 2-bis  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26  ,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n.  95,  in
misura non superiore al 20 per cento degli importi dei  contratti  di
finanziamento autorizzati dal CIPI  ed  abbiano  fatto  ricorso  alla
Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore  al  30
per cento del personale in forza. (5) 
  7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino  in
stato   di   amministrazione   controllata   o   di   amministrazione
straordinaria, il termine per  la  regolarizzazione  della  posizione
debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello
di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. (5) 
  7-bis. Per gli istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale,
istituiti ai sensi  del  D.Lgs.C.P.S.  29  luglio  1947,  n.  804,  e
successive  integrazioni,  in  attesa  della  emanazione  del  D.P.R.
previsto dall'articolo 2 della L. 27 marzo 1980, n. 112,  il  termine
per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito al
31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme  che  sono
erogate  a  qualsiasi  titolo  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale
deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed  entro
i limiti della relativa esposizione. (5) 
  8. Per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali e' differito al 30 novembre  1983  il  termine
utile per la presentazione della richiesta  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 14, L. 10 maggio 1982, n. 251. (5) 
  9. La regolarizzazione estingue le  obbligazioni  per  le  sanzioni
civili  di  cui  agli  articoli  50  e  51  del  testo  unico   delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
le sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981,  n.  689,
ed all'articolo 2, D.L. 6 luglio  1978,  n.  352  ,  convertito,  con
modificazioni,  nella  L.  4  agosto  1978,   n.   467,   nonche'   i
provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo  28  del
predetto testo unico, afferenti a periodi  assicurativi  fino  al  31
dicembre 1982, compresa la regolazione dei  premi  relativa  all'anno
1982, e per i quali non sia stato gia' effettuato il  pagamento,  con
la esclusione delle spese di giudizio e degli  aggi  esattoriali.  La
regolarizzazione estingue, altresi', le obbligazioni per le  sanzioni
amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, L. 10 maggio
1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro  il  30  aprile
1983. (5) 
  10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarita'
fino al 31 dicembre 1983 e per  le  imprese  che  alla  data  del  30
novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di
amministrazione straordinaria  valgono  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. (5) 
  11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione
anche in fase di contenzioso previdenziale e,  nel  caso  in  cui  il
debito sia in corso  di  soluzione  a  mezzo  di  pagamento  rateale,
relativamente alle sole rate non ancora versate. (5) 
  12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al  presente
articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle  scadenze
di legge, il versamento dei contributi di  previdenza  ed  assistenza
dovuti per il periodo compreso  tra  la  data  di  effettuazione  del
versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984. (5) 
  13. Gli enti previdenziali e assistenziali  impositori  determinano
le modalita' per i versamenti. (5) 
  14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni  e  rispettivi  concedenti,
agli artigiani, agli esercenti attivita'  commerciali  ed  ai  liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi  professionali,
per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a  periodi
di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi  contributi
sono versati entro il 30 giugno 1984.  Per  coloro  che  non  abbiano
ottemperato  all'obbligo   di   iscrizione   presso   le   rispettive
commissioni,  le  disposizioni  si  applicano  purche'  la   denuncia
pervenga entro il 30 novembre 1983  e  la  relativa  regolarizzazione
avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa  .  (3)
(5) 
  15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento  dei
contributi con le modalita' previste nel  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del  13  marzo  1969,  il  quale  non  abbia
presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce
individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata
in  vigore  del  D.L.  6  luglio  1978,  n.  352,   convertito,   con
modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, deve  presentare,  per
tali  periodi,  una  denuncia  dei  lavoratori   interessati,   delle
retribuzioni  individuali,  nonche'  di  tutti   i   dati   necessari
all'applicazione delle norme in materia di  previdenza  e  assistenza
sociale. La denuncia, redatta  su  modulo  predisposto  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata  entro  il
30 giugno 1984.(7) (5) 
  16. Al  datore  di  lavoro  che  non  provveda,  entro  il  termine
stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi  provveda
fornendo dati infedeli o incompleti,  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n.  352,
convertito, con modificazioni, nella L. 4  agosto  1978,  n.  467,  e
successive modificazioni ed integrazioni.	(5) 
  17. I termini per la  presentazione  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale della denuncia nominativa di cui  all'art.  4  del
D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4
agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per
le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno.  Alle
stesse date sono fissati i termini  per  la  consegna  ai  lavoratori
della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il  termine  del
30 giugno e' differito al 30 novembre 1983. (5) 
  18. Alle amministrazioni dello  Stato,  che  abbiano  presentato  o
presentino, entro il 31 dicembre 1983, le  denunce  nominative  degli
anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le  sanzioni  previste
dal  citato  articolo  4.  Alle  predette  amministrazioni   non   si
applicano, altresi', le  sanzioni  previste  dall'articolo  30  della
legge  21  dicembre  1978,  n.  843,  qualora  abbiano  presentato  o
presentino  entro  il  30  novembre  1983,  le  denunce  contributive
relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. (5) 
  19. I termini di prescrizione relativi ai contributi  dovuti  o  la
cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale
della   previdenza   sociale   ed    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi  per  un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto  ed  e'
corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il  datore
di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola. (5)
20. Dalla data di entrata in vigore della L.  21  dicembre  1978,  n.
843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e
successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di  rateazione
di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  28  del  testo  unico   delle
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con  D.P.R.  30  giugno
1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste. (5) 
  21. Le variazioni di carattere generale del  trattamento  economico
di attivita' di servizio  a  favore  delle  categorie  di  dipendenti
iscritti  alle  casse  pensioni  facenti  parte  degli  istituti   di
previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti
collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984,
sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data
di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita' di cui all'art.
27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.D.L.  3  marzo
1938, n. 680, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni. (5) 
  22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1°  gennaio  1983,
nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della  Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa  per  le
pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo  e  di  scuole  elementari  parificate,  l'eventuale   recupero
contributivo con le modalita' previste dal comma primo  dell'articolo
30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si  effettua  limitatamente
al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970. (5) 
  23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il
recupero contributivo, qualora  riguardi  emolumenti  ammessi  a  far
parte   della   retribuzione   annua   contributiva,   si   effettua,
relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro,  in  24
semestralita', al saggio del sei per cento annuo. (5) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito  con  L.  27  febbraio
1984, n. 18, ha stabilito che "il termine del 30  novembre  1983,  di
cui al presente articolo, comma 14, e' differito al 30 aprile 1984. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con L. 22 marzo 1984,  n.
30, ha stabilito "che i datori di lavoro che vantano crediti in  base
alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello
Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  sono  ammessi  alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, commi 5 e seguenti, con
differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31  luglio  1984,
rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre  1984,  mediante
cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984" e che
"la  regolarizzazione  di  cui  al  presente  articolo  comma   5   e
seguenti,e' ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente  nazionale
assistenza  agenti  e  rappresentanti  di   commercio   purche'   gli
interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai  fini  di  tale
regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi  6,
6-bis e 7 del citato articolo, e quello del 31 luglio 1984, di cui al
comma 12 del medesimo articolo, sono differiti,  rispettivamente,  al
31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1  comma  8-ter)  che
"Il termine di cui all'articolo 2, comma  15,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al 30 novembre 1984". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 3)  che  "a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989", il comma 1
e comma 1-bis del presente articolo sono modificati come sopra. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 27 dicembre 2006, n.  296,  ha  stabilito  che  "nel  settore
agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei  termini  di  legge,
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate  dal  datore  di
lavoro sulle retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  configura  le
ipotesi di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater  del  presente
articolo".