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LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
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Testo in vigore dal:  30-5-1982

Art. 16


A decorrere dal 1 gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali è posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovrà essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.
Per le attività già denunciate alla data del 1 gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.
Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.
In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, è applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.