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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 843

Proroga all'istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

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Testo in vigore dal:  18-2-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1984

Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 5