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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. 948

Proroga dell'autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rivelazioni statistiche.

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Testo in vigore dal:  14-1-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

È prorogato al 31 dicembre 1980 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 39