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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 37

Autorizzazione all'istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1990)
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Testo in vigore dal:  16-3-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1



L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;
d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali.