DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 aprile 1979, n. 95 (in G.U. 04/04/1979, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2015)
Testo in vigore dal: 26-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 2 - bis 
                       (Garanzia dello Stato) 
 
  Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte  i  debiti
che le  imprese  in  amministrazione  straordinaria  contraggono  con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e
per la riattivazione ed il completamento  di  impianti,  immobili  ed
attrezzature industriali. 
  L'ammontare  complessivo  delle  garanzie  prestate  ai  sensi  del
precedente comma non puo'  eccedere,  per  il  totale  delle  imprese
garantite, i ((cinquecentocinquanta milioni di euro)). 
  Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie  saranno
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI. 
  Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da  classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio.