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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 30


Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.
Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.
La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.