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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 352

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 467 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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Art. 4

Denunce periodiche


Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467.
Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 10.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro. (2)
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.
Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 4) che il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.
Ha inoltre disposto che alla stessa data è prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 1983, n, 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 17) che i termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983.