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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 352

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 467 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  12-7-1978 al: 22-8-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1

Matricola di iscrizione

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.
Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.
In caso di mancata o inesatta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attività delle imprese.