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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  23-8-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 38


La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467))
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