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LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
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Testo in vigore dal:  30-5-1982

Art. 14


Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, purché ne sia fatta richiesta entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le modalità stabilite dall'istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del suddetto testo unico, relativi ai premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potrà essere superiore alle 12 rate mensili.
I benefici di cui al primo comma sono concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore.
Il condono è applicabile anche alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per i casi verificatisi entro il 31 dicembre 1980.
Nei confronti delle imprese che si trovano in stato di amministrazione controllata il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.